Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge di conversione del d.l. n. 367/1990 (contributi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1989-1990), per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice di pace di Taranto non ha adeguatamente dimostrato che la norma impugnata fosse applicabile nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Taranto era investito di un ricorso proposto da un agricoltore (Locorotondo Cosimo) contro la Regione Puglia, lamentando il mancato pagamento del contributo previsto dalla legge di conversione del d.l. n. 367/1990 per le perdite agricole causate dalla siccità dell’annata agraria 1989-1990. La Regione ha eccepito l’illegittimità cost. della norma per mancanza di copertura finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità cost. della legge n. 31/1991 (conversione del d.l. n. 367/1990 sui contributi per la siccità), in riferimento agli artt. 81 comma 4 e 119 Cost. (obbligo di copertura finanziaria e autonomia finanziaria regionale), sollevata dal Giudice di pace di Taranto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio a quo: non è chiaro se e come la norma sulla copertura finanziaria incidesse sulla pretesa creditoria dell’agricoltore, né perché una eventuale dichiarazione di illegittimità avrebbe influito sulla decisione del caso.
Il principio
Il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale impone al giudice rimettente di dimostrare che la norma impugnata debba essere applicata nel giudizio a quo e che la sua eventuale caducazione incida sul dispositivo della sentenza; in assenza di tale dimostrazione, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa è l’obbligo di copertura finanziaria ex art. 81 Cost.?
L’art. 81 comma 4 Cost. (nel testo vigente prima della riforma del 2012) obbligava ogni legge che determinasse nuove o maggiori spese a indicare i mezzi per farvi fronte. La norma mirava a impedire leggi di spesa prive di copertura nel bilancio dello Stato.
Qual era la pretesa dell’agricoltore?
L’agricoltore richiedeva il pagamento del contributo una tantum previsto per le aziende danneggiate dalla siccità del 1989-1990. Sosteneva di avere diritto alla prestazione prevista dalla legge, che la Regione non aveva corrisposto.
Perché la Regione ha eccepito l’illegittimità costituzionale?
Probabilmente come tecnica difensiva: se la legge che prevedeva il contributo fosse stata dichiarata incostituzionale per mancanza di copertura, il diritto al pagamento sarebbe venuto meno, liberando la Regione dall’obbligo.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.