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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione relativa ai contributi per la banda larga e non fondata quella sui contributi per i decoder digitali terrestri, riconoscendo la competenza statale in base al principio di sussidiarietà ascendente. L’incentivazione all’acquisto dei decoder è uno strumento ragionevole e proporzionato per diffondere la tecnica digitale su tutto il territorio nazionale.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) prevedeva un contributo di 150 euro per utenti che acquistassero decoder per la televisione digitale terrestre (comma 1) e di 75 euro per chi acquistasse dispositivi per la banda larga (comma 2). La Regione Emilia-Romagna ha impugnato queste disposizioni sostenendo che esse rientravano nella materia «sostegno all’innovazione tecnologica», di competenza concorrente Stato-Regioni, e non nella competenza statale esclusiva.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, eccependo che i contributi agli utenti per acquisto di decoder e dispositivi internet avrebbero dovuto essere gestiti dalle Regioni nell’ambito della competenza legislativa concorrente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione relativa ai commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6 per difetto di interesse a ricorrere. Dichiara invece non fondata la questione relativa ai commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1): i contributi per i decoder digitali terrestri perseguono la diffusione della tecnica digitale sull’intero territorio nazionale e, per la necessità di gestione unitaria, giustificano l’attrazione della funzione in capo allo Stato ex art. 117, secondo comma, e art. 118 della Costituzione.

Il principio

Il principio di sussidiarietà ascendente (art. 118 Cost.) consente allo Stato di attrarre funzioni amministrative in materie di competenza concorrente quando vi sia una esigenza di esercizio unitario a livello nazionale, purché l’intervento sia ragionevole e proporzionato al fine perseguito.

Domande e risposte

Perché la Regione ha impugnato i contributi per i decoder?

La Regione riteneva che il sostegno all’innovazione tecnologica rientrasse nella legislazione concorrente Stato-Regioni, con conseguente diritto regionale a erogare i contributi in concreto, non lo Stato direttamente.

Cosa si intende per sussidiarietà ascendente?

L’art. 118 Cost. permette allo Stato di «attrarre» verso l’alto funzioni che altrimenti spetterebbero a Regioni o Comuni, quando la gestione unitaria nazionale sia necessaria per ragioni tecniche o di uniformità.

La Corte ha ritenuto ragionevole il contributo da 150 euro per il decoder?

Sì. La Corte ha riconosciuto che incentivare economicamente l’acquisto dei decoder è uno strumento non irragionevole per diffondere la tecnica digitale terrestre, indipendentemente dalla modestia finanziaria dell’intervento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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