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La Corte ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata o inammissibile la disciplina con cui la Basilicata ha riorganizzato i consorzi di bonifica: incostituzionale è risultata la norma sul subentro automatico nel diritto di proprietà e d’uso dei beni.

Di cosa si tratta

La Regione Basilicata aveva riordinato i consorzi di bonifica, sciogliendo quelli esistenti e istituendone uno unico, con subentro nei beni, nelle funzioni e nei rapporti. Il TAR Basilicata ha sollevato più questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1, in materia di bonifica e irrigazione. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha promosso le questioni in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, della legge regionale; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sui commi 2, 3 e 4 dell’art. 33; e non fondate le questioni sugli artt. 2, 31 e 32.

Il principio

La Regione può riorganizzare i consorzi di bonifica, ma non può disporre un subentro automatico nel diritto di proprietà e d’uso dei beni che incida su materie di competenza statale come l’ordinamento civile.

Domande e risposte

Cosa aveva fatto la Regione Basilicata?

Aveva sciolto i consorzi di bonifica esistenti e istituito un unico consorzio regionale, con subentro nei beni e nelle funzioni.

Quale parte è stata dichiarata incostituzionale?

L’art. 33, comma 1, nella parte relativa al subentro automatico nel diritto di proprietà e d’uso dei beni.

Tutte le norme impugnate sono cadute?

No: gli artt. 2, 31 e 32 sono stati salvati come non fondati e parte dell’art. 33 dichiarata inammissibile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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