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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 che sospendevano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti in Sicilia. Il conflitto era inammissibile per vizi procedurali.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva impugnato cinque decreti interministeriali del febbraio 2007 con i quali il Ministero dell’ambiente aveva sospeso, in via di autotutela, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale siciliano. La Regione lamentava una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti. Ricorrente: Regione Siciliana. Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri. Atti impugnati: decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 (prot. gab/dec/26-30) che sospendevano le autorizzazioni alle emissioni degli impianti di termovalorizzazione. Parametri: artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, art. 118 Cost.

La decisione della Corte

Inammissibilità del conflitto. La Corte ha rilevato che i terzi intervenuti nel giudizio non erano legittimati a partecipare ai giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, che di regola sono riservati ai soli soggetti titolari del potere di promuovere il conflitto o di resistervi. L’inammissibilità degli interventi di terzi ha portato alla declaratoria di inammissibilità del conflitto.

Il principio

Nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti dinanzi alla Corte costituzionale non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; i terzi che vantino un interesse non possono partecipare a tali giudizi.

Domande e risposte

Chi può intervenire in un conflitto di attribuzione tra enti?

Di regola solo i soggetti istituzionali legittimati a promuovere il conflitto (es. Regioni, Stato) o a resistervi. I privati o gli enti terzi che abbiano un interesse all’esito del giudizio non sono ammessi come intervenienti.

In cosa consiste il conflitto di attribuzione tra enti?

Il conflitto di attribuzione tra enti è un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale con cui uno Stato o una Regione lamenta che un atto dell’altro ente abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 39 e seguenti della legge n. 87/1953.

Cosa succede alle autorizzazioni sospese dopo questa pronuncia?

La declaratoria di inammissibilità non ha esaminato il merito del conflitto, lasciando quindi inalterata la situazione dei decreti ministeriali di sospensione delle autorizzazioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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