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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal GIP del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica, relativo alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del magistrato Mario Almerighi.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando la delibera del Senato del 31 gennaio 2001 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del dott. Mario Almerighi.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Perugia vs. Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 31 gennaio 2001 sull’insindacabilità ex art. 68 Cost.

La decisione della Corte

Il conflitto è dichiarato ammissibile. La Corte dispone la notifica del ricorso al Senato entro sessanta giorni e il successivo deposito degli atti in cancelleria.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare è ammissibile quando sussiste una divergenza attuale tra la valutazione della Camera (delibera di insindacabilità) e quella del giudice procedente, che si vede precluso il giudizio di merito.

Domande e risposte

Cosa comporta la dichiarazione di ammissibilità di un conflitto di attribuzioni?

La Corte riconosce che il conflitto può essere esaminato nel merito e dispone le formalità di notifica necessarie per instaurare il contraddittorio con la camera convenuta.

Qual era la delibera del Senato contestata?

Il Senato aveva deliberato il 31 gennaio 2001 che le opinioni espresse dal sen. Andreotti nei confronti del dott. Almerighi rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

Qual è la differenza tra ammissibilità e accoglimento nel conflitto di attribuzioni?

L’ammissibilità riguarda la fase preliminare (il conflitto è correttamente impostato); l’accoglimento riguarda il merito (l’attribuzione spettava o no al potere ricorrente).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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