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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna contro un’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva sospeso provvedimenti provinciali sul calendario venatorio: il giudice amministrativo poteva legittimamente sospendere atti amministrativi fondati su leggi regionali sospettate di illegittimità costituzionale.

Di cosa si tratta

Il TAR Emilia-Romagna, su ricorso di associazioni ambientaliste, aveva sospeso le delibere provinciali di Bologna sul calendario venatorio 2002. La Regione aveva impugnato l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 90/2003 (che confermava la sospensiva) davanti alla Corte costituzionale con conflitto di attribuzioni, sostenendo che il giudice amministrativo non potesse sospendere atti meramente ripetitivi di leggi regionali per vizi di quelle leggi.

La questione

La Regione Emilia-Romagna lamentava la violazione degli artt. 24, 117, 127 (primo comma) e 134 della Costituzione, sostenendo che — quando un atto amministrativo è meramente ripetitivo di una legge regionale — i vizi di costituzionalità di quella legge non possano essere fatti valere davanti al giudice amministrativo ma solo davanti alla Corte costituzionale.

La decisione della Corte

Inammissibilità del conflitto. La Corte ha ritenuto che il conflitto di attribuzioni non è lo strumento adeguato per contestare le valutazioni compiute dal giudice amministrativo nell’ambito della propria giurisdizione; la Regione avrebbe potuto sollevare questione incidentale di costituzionalità davanti al TAR.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni non può essere utilizzato come impugnazione straordinaria delle decisioni del giudice amministrativo: esso presuppone una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, non la mera contestazione di un provvedimento cautelare.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri?

L’art. 134 Cost. attribuisce alla Corte il potere di risolvere i conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni o tra poteri dello Stato: si tratta di uno strumento straordinario, non di un grado di appello.

Può il giudice amministrativo sospendere un atto fondato su una legge regionale?

La Corte ha ritenuto che sì, nella misura in cui l’atto è impugnato per vizi propri; la sospensione cautelare dell’atto non equivale a disapplicazione della legge regionale.

La caccia è materia di competenza regionale?

Sì: dopo la riforma del Titolo V (2001), la caccia rientra nella potestas legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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