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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del Testo unico della finanza nella parte in cui imponeva, per l’abuso di informazioni privilegiate, la confisca obbligatoria del «prodotto» dell’illecito e dei beni utilizzati, e non del solo profitto: una misura sproporzionata e contraria al principio di ragionevolezza.
Di cosa si tratta
Chi commette l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) subisce, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca. La norma esaminata imponeva di confiscare non solo il guadagno effettivo (il profitto), ma l’intero «prodotto» dell’operazione e i beni utilizzati, con effetti potenzialmente molto più gravi. La Corte di cassazione ha sollevato la questione nel caso D.B. contro CONSOB.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 187-sexies e 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Con questa sentenza la Corte ha separato e deciso la questione sull’art. 187-sexies (confisca), riservando a separata pronuncia — l’ordinanza n. 117/2019, di rinvio alla Corte di giustizia UE — quella sull’art. 187-quinquiesdecies (diritto al silenzio). Rimettente: la Corte di cassazione, sezione seconda civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58/1998 (nel testo originario e, in via consequenziale, in quello modificato dal d.lgs. n. 107/2018) nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati, e non del solo profitto.
Il principio
Le sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato hanno natura sostanzialmente «punitiva» e devono rispettare il principio di proporzionalità. Confiscare l’intero prodotto dell’operazione, e non il solo profitto effettivamente conseguito, determina un’afflittività manifestamente sproporzionata, in contrasto con la ragionevolezza.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo questa sentenza sulla confisca per insider trading?
La confisca può colpire solo il profitto effettivamente conseguito con l’illecito, non l’intero prodotto dell’operazione né i beni utilizzati per commetterlo.
Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale?
Perché la confisca dell’intero prodotto, anziché del solo profitto, risultava sproporzionata rispetto a una sanzione già di natura punitiva, violando il principio di ragionevolezza.
Che rapporto c’è con l’ordinanza n. 117/2019?
Nascono dallo stesso caso: con questa sentenza la Corte ha deciso la confisca, mentre con l’ordinanza n. 117/2019 ha rinviato alla Corte di giustizia UE la questione sul diritto al silenzio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione punitiva, posto a fondamento della declaratoria di illegittimità
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di abusi di mercato
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