Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla norma che, per il calcolo del trattamento pensionistico, individua le settimane di contribuzione anteriori alla data di decorrenza della pensione anziché alla maturazione dei requisiti.
Di cosa si tratta
La base di calcolo della pensione dipende dai redditi delle settimane coperte da contribuzione. La norma impugnata stabilisce che, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2011, le settimane rilevanti siano quelle anteriori alla data di decorrenza della pensione e non alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento. Il giudice del lavoro di Trento, in una controversia con l’INPS, ha dubitato della ragionevolezza di tale criterio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 2010, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Il principio
Individuare le settimane di contribuzione rilevanti per la base di calcolo della pensione con riferimento alla data di decorrenza del trattamento, anziché a quella di maturazione dei requisiti, non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore, purché la norma sia intesa nel senso indicato dalla motivazione.
Domande e risposte
La regola sul calcolo della pensione è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, sia pure «nei sensi di cui in motivazione», quindi con un’interpretazione orientata.
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma resta in vigore ma deve essere interpretata secondo le indicazioni fornite dalla Corte nella motivazione, che ne escludono i profili di illegittimità.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, in una controversia tra un assicurato e l’INPS.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza, unico parametro invocato.
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