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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che estendeva retroattivamente la confisca per equivalente, prevista per gli abusi di mercato, alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il trattamento sanzionatorio complessivo risulti in concreto più sfavorevole di quello previgente.

Di cosa si tratta

La confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies del Testo unico della finanza colpisce, in caso di illeciti di abuso di mercato, beni di valore corrispondente al profitto o ai mezzi impiegati. Una norma del 2005 ne stabiliva l’applicazione anche alle violazioni anteriori, se il procedimento penale non era ancora definito. Il problema riguarda l’applicazione retroattiva di una misura sanzionatoria più afflittiva.

La questione di legittimità costituzionale

È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui rende applicabile retroattivamente la confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) anche alle violazioni anteriori, quando il procedimento penale non sia definito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente alla depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.

Il principio

Una misura sanzionatoria di carattere afflittivo, come la confisca per equivalente, non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori quando il complessivo trattamento sanzionatorio risulti in concreto più sfavorevole rispetto a quello vigente al momento del fatto: vale il divieto di retroattività in malam partem.

Domande e risposte

Cos’è la confisca per equivalente?

È una misura che colpisce beni del condannato di valore corrispondente al profitto o ai mezzi dell’illecito, quando non è possibile confiscare direttamente i beni che ne costituiscono il provento.

Cosa ha stabilito la Corte?

Che la confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente alle violazioni anteriori quando il trattamento sanzionatorio complessivo risulti in concreto più sfavorevole di quello previgente.

Chi aveva sollevato la questione?

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio relativo all’applicazione della confisca per equivalente in materia di abusi di mercato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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