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La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, relative alla confisca obbligatoria del ciclomotore per infrazioni stradali gravi. La disparità di trattamento rispetto agli autoveicoli (cintura) non è irragionevole data la diversa natura dei veicoli.
Di cosa si tratta
Diversi Giudici di pace di Agrigento avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), che prevedeva la confisca obbligatoria del ciclomotore per talune infrazioni (tra cui la guida senza casco), lamentando la disparità di trattamento rispetto a chi viola l’obbligo della cintura di sicurezza alla guida di un autoveicolo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione, lamentando una disparità irragionevole: chi guida un ciclomotore senza casco subisce la confisca del veicolo, mentre chi non indossa la cintura su autoveicolo non subisce tale sanzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La differenza tra ciclomotore e autoveicolo non è arbitraria: il ciclomotore è un veicolo con caratteristiche proprie, la guida senza casco presenta profili di rischio peculiari, e il legislatore è libero di calibrare le sanzioni in modo differenziato senza violare il principio di uguaglianza, purché la distinzione non sia manifestamente irragionevole.
Il principio
La scelta del legislatore di sanzionare in modo più severo la guida di ciclomotore senza casco rispetto alla guida di autoveicolo senza cintura è riconducibile alla discrezionalità legislativa in materia sanzionatoria: veicoli diversi possono ricevere discipline diverse.
Domande e risposte
Perché la Corte ritiene non irragionevole la distinzione tra casco e cintura?
Perché ciclomotori e autoveicoli sono veicoli con caratteristiche tecniche, rischi e contesti d’uso diversi; il legislatore può legittimamente trattarli in modo differente.
La confisca del veicolo è una sanzione amministrativa o penale?
È una sanzione amministrativa accessoria prevista dal codice della strada, non una pena in senso stretto; ma deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Cosa prevede oggi la norma sulla confisca del ciclomotore?
Il codice della strada è stato più volte modificato; è necessario verificare il testo vigente per conoscere lo stato attuale della disciplina sanzionatoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio tra automobilisti e motociclisti
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.