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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte boccia due norme della Regione Liguria: quella che escludeva l’assunzione immediata delle candidate in maternità (discriminazione) e quella che applicava il contratto dei giornalisti agli addetti stampa regionali, in violazione della competenza statale sull’ordinamento civile.

Di cosa si tratta

La legge regionale ligure n. 29 del 2018 e la successiva legge n. 5 del 2019 toccavano le procedure di assunzione del personale regionale. Il Governo ha impugnato più disposizioni, tra cui quella sui candidati in congedo di maternità e quella, di «interpretazione autentica», sul trattamento del personale degli uffici stampa.

La questione di legittimità costituzionale

Le censure riguardavano gli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, per la norma sulla maternità, anche gli artt. 2, 3 e 31 Cost. In gioco vi erano: le forme di pubblicità dei concorsi, l’accertamento facoltativo delle competenze informatiche, lo scorrimento delle graduatorie, la posizione delle candidate in maternità e il regime contrattuale degli addetti stampa.

La decisione della Corte

Esito misto. La Corte ha dichiarato illegittima la norma sui candidati in maternità (art. 2, comma 2, che sostituiva l’art. 16, comma 11): rinviare l’assunzione delle candidate in congedo a un solo eventuale «ulteriore» utilizzo della graduatoria provoca una discriminazione legata alla maternità e una perdita di chance. Ha dichiarato illegittime anche le norme di interpretazione autentica sugli uffici stampa, perché applicavano il contratto dei giornalisti in luogo del CCNL del comparto, invadendo la competenza statale sull’ordinamento civile. Ha invece respinto le censure su pubblicità dei concorsi e competenze informatiche (rientranti nella competenza residuale regionale).

Il principio

Le modalità di svolgimento dei concorsi regionali rientrano nella competenza residuale delle Regioni; la disciplina del rapporto di lavoro già instaurato e la sua contrattazione collettiva spettano invece allo Stato (ordinamento civile). È incostituzionale ogni norma che, sotto qualsiasi forma, penalizzi nell’accesso al lavoro la candidata in stato di gravidanza o maternità.

Domande e risposte

Perché la norma sulla maternità è incostituzionale?

Perché posticipava l’assunzione della candidata in congedo a un futuro e solo eventuale scorrimento della graduatoria, determinando una discriminazione fondata sulla maternità e la perdita della concreta possibilità di immissione in ruolo.

Le Regioni possono disciplinare i concorsi pubblici?

Sì, per i profili organizzativi e procedurali (come la pubblicità del diario delle prove o i requisiti informatici), che rientrano nella loro competenza residuale, purché rispettino trasparenza e buon andamento.

Perché cade la norma sugli uffici stampa?

Perché il trattamento economico dei dipendenti pubblici è riservato alla contrattazione collettiva di settore: applicare il contratto dei giornalisti anziché il CCNL del comparto viola la competenza statale sull’ordinamento civile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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