Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Calabria che consentiva il rinnovo e la trasformazione in pluriennali delle concessioni demaniali marittime stagionali. Conta perché ribadisce che la disciplina delle concessioni balneari incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
Le concessioni demaniali marittime sono i titoli che consentono di gestire tratti di spiaggia (ad esempio gli stabilimenti balneari). La loro durata e il loro rinnovo sono temi delicati, perché toccano la concorrenza e il principio di evidenza pubblica. La Regione Calabria aveva introdotto la possibilità di rinnovare tali concessioni e di renderle pluriennali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, che modificava la disciplina regionale consentendo di rinnovare e trasformare in «pluriennali di natura stagionale» le concessioni demaniali marittime, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo relativo alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale calabrese: intervenendo sul rinnovo e sulla durata delle concessioni demaniali marittime, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Il principio
La disciplina del rinnovo e della durata delle concessioni demaniali marittime incide sulla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): la Regione che la regola autonomamente eccede dalle proprie attribuzioni.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la legge calabrese annullata?
Consentiva di rinnovare le concessioni demaniali marittime stagionali e di trasformarle in concessioni «pluriennali di natura stagionale», modificando la disciplina regionale precedente.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Perché il rinnovo e la durata delle concessioni balneari incidono sulla tutela della concorrenza, materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: la Regione non poteva disciplinarla.
Quali altri parametri erano stati invocati?
Oltre all’art. 117, secondo comma, lettera e), il ricorso richiamava anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamato dal ricorrente accanto alla tutela della concorrenza.
- Art. 117 della Costituzione — tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), invasa dalla disciplina regionale sulle concessioni.
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