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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sulla norma che disciplina i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni svolte su richiesta dell’autorità giudiziaria. La questione non è stata esaminata nel merito.
Di cosa si tratta
La legge n. 319 del 1980 disciplina i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. Il caso riguarda i criteri di liquidazione di tali compensi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: la norma impugnata resta in vigore.
Il principio
Quando le questioni sono affette da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.
Domande e risposte
Cosa disciplina la legge n. 319 del 1980?
I compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha modificato la norma?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronuncia nel merito; la disposizione resta in vigore.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza) e 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
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