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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 52, comma 17, della legge finanziaria 2002 (l. 448/2001), che escludeva l’applicabilità della legge n. 426/1971 sul commercio alle sagre, fiere e manifestazioni religiose, benefiche o politiche. La norma invadeva la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di commercio, sancita dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Con la legge finanziaria 2002, lo Stato escluse l’applicazione della legge-quadro nazionale sul commercio (l. 426/1971) alle manifestazioni come sagre e fiere a carattere religioso, benefico o politico. Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria ricorsero sostenendo che tale intervento sottraeva loro la facoltà di disciplinare autonomamente il settore del commercio, che la riforma costituzionale del 2001 aveva attribuito alla potestà legislativa regionale residuale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni impugnarono l’art. 52, comma 17, della l. 448/2001 per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Secondo le ricorrenti, lo Stato non aveva titolo per dettare norme di dettaglio in materia di commercio dopo la riforma del Titolo V, che aveva trasferito tale competenza alle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La materia del commercio rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e lo Stato non può intervenire con norme di dettaglio senza un titolo di competenza idoneo.
Il principio
Dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia del commercio è attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Lo Stato non può limitare l’ambito applicativo di una normativa vigente in tale materia, così impedendo alle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa.
Domande e risposte
Cosa stabiliva l’art. 52, comma 17, della legge finanziaria 2002?
Escludeva l’applicabilità della legge-quadro sul commercio del 1971 alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?
Perché interferiva con la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di commercio, riconosciuta dall’art. 117, quarto comma, Cost. dopo la riforma del 2001.
Che cosa cambia per le Regioni dopo questa sentenza?
Le Regioni possono disciplinare autonomamente le deroghe alle norme sul commercio per manifestazioni locali, senza che lo Stato possa precludere loro tale potestà.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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