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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevedeva che uno dei componenti del collegio arbitrale fosse nominato dall’ente locale, diverso dalla Regione, parte della controversia. Inammissibile la censura riferita all’art. 117 Cost.

Di cosa si tratta

L’art. 15 della legge reg. Calabria 30 maggio 1983, n. 18, disciplinava i collegi arbitrali per le controversie sui lavori pubblici regionali, prevedendo che fossero composti da due magistrati, due funzionari della Regione e un libero professionista nominato dall’appaltatore, senza alcuna nomina riservata all’ente locale committente diverso dalla Regione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Catanzaro, nel corso di un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, denunciando la disparità di trattamento tra l’ente locale committente e l’altro contraente nella nomina degli arbitri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. Ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117 della Costituzione.

Il principio

La composizione del collegio arbitrale per le controversie sui lavori pubblici deve assicurare a tutte le parti, compreso l’ente locale committente diverso dalla Regione, la possibilità di nominare un proprio componente, a pena di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato incostituzionale l’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983 nella parte in cui non consentiva all’ente locale committente di nominare un componente del collegio arbitrale.

Perché la norma era illegittima?

Perché creava una disparità di trattamento: l’appaltatore poteva nominare un arbitro di fiducia, l’ente locale committente diverso dalla Regione no.

Cosa è stato dichiarato inammissibile?

La censura riferita all’art. 117 della Costituzione, non accolta nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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