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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Isernia sull’art. 204 comma 1 del Codice della strada (opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia), per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile in cui la signora Cimino si opponeva a un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Isernia per violazione del Codice della strada, il Giudice di pace di Isernia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), ritenendo che la norma violasse gli artt. 24 e 97 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Isernia lamentava che l’art. 204, comma 1, del Codice della strada, consentendo al prefetto di emettere un’ordinanza-ingiunzione dopo il rigetto del ricorso, violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Il giudice remittente aveva però già rigettato tutte le censure dell’opponente nel merito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza: il giudice remittente aveva già deciso nel merito rigettando l’opposizione, quindi l’esito del giudizio non dipendeva dall’eventuale incostituzionalità della norma impugnata.
Il principio
Un’questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice remittente ha già deciso la controversia nel merito: in tal caso la questione non è necessaria per definire il giudizio a quo.
Domande e risposte
Cosa è l’ordinanza-ingiunzione prefettizia nel Codice della strada?
L’art. 204 del Codice della strada prevede che, dopo il rigetto del ricorso del trasgressore da parte del prefetto, lo stesso prefetto emetta un’ordinanza-ingiunzione con cui intima il pagamento della sanzione.
Cos’è la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio a quo; se il giudice non deve applicarla per definire la controversia, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.
Come si distingue l’inammissibilità manifesta dalla manifesta infondatezza?
La manifesta inammissibilità riguarda vizi processuali della questione (difetto di rilevanza, difetto di motivazione, ecc.); la manifesta infondatezza riguarda invece il merito, cioè l’assenza di ragionevoli dubbi di incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione sollevata
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, secondo parametro della questione
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