Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte respinto le censure dello Stato contro la legge della Regione Toscana sul circuito automobilistico e motociclistico di Scarperia e San Piero (Mugello). Conta perché tocca il bilanciamento tra attività sportiva, tutela della salute e dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva disciplinato l’attività del circuito motoristico del Mugello, prevedendo anche un tetto di giorni annui di attività continuativa. Lo Stato riteneva che alcune di queste regole invadessero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e contrastassero con la tutela della salute. Nel frattempo la Regione ha modificato la propria legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, nelle parti che introducevano l’art. 8-bis nella l.r. n. 48 del 1994, in riferimento agli artt. 2, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione (tra cui tutela della salute e tutela dell’ambiente, riservata allo Stato).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere su parte delle questioni, a seguito delle modifiche legislative regionali intervenute (compreso l’inciso che limitava l’attività a non più di duecentottanta giorni annui continuativi), e ha dichiarato non fondate le residue questioni relative al comma 3 dell’art. 8-bis.

Il principio

Quando la Regione modifica o abroga la disposizione impugnata e questa non ha avuto applicazione, viene meno l’oggetto del giudizio e si dichiara cessata la materia del contendere; per le parti ancora in vita, la disciplina regionale è legittima se non invade le competenze statali sulla tutela dell’ambiente e non lede la salute.

Domande e risposte

Che cosa è stato deciso sul circuito del Mugello?

La Corte ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere (per le modifiche legislative regionali) e in parte non fondate le censure dello Stato: la disciplina regionale residua è stata ritenuta legittima.

Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

Tra gli altri, gli artt. 2, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., relativi a tutela della salute, dell’ambiente e al riparto di competenze.

Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che è venuto meno l’oggetto del giudizio — ad esempio perché la Regione ha modificato la norma impugnata e questa non ha avuto applicazione — cosicché la Corte non deve più pronunciarsi nel merito su quei profili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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