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Categoria: Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)

Articoli del Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)

  • Art. 40 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

    Art. 40 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’ articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , dalla legge 16 marzo 2001, n. 108 , nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 .

    2. Le amministrazioni di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005 , pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

    3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .

    4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 . Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Note all’art. 40: Si riporta il testo dell’ articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : «Art.

    3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

    1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108 , e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.». La legge 16 marzo 2001, n.108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n.

    85. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.

    222. Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 5, 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 195 del 2005 : «Art.

    2. Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto s’intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3); b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico; (Omissis).» «Art.

    5. Casi di esclusione del diritto di accesso

    1. L’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l’informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all’articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

    2. L’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

    3. L’autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso.

    4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente.

    5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l’autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e

    2. 6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l’autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all’articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all’articolo 7.» «Art.

    10. Relazioni

    1. A decorrere dall’anno 2005 e fino all’anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l’autorità pubblica trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , relativi alle richieste d’accesso all’informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

    2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

    3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

    4. La relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’ articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , è pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l’effettiva disponibilità al pubblico.» «Art.

    11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali

    1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l’attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tali accordi sono individuati: a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche; b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell’articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico; c) i criteri di riferimento per l’applicazione dell’articolo 5; d) le modalità di produzione della relazione annuale sull’applicazione del presente decreto.».

  • Art. 41 D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza del servizio sanitario nazionale

    Art. 41 D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza del servizio sanitario nazionale

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

    1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

    2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

    3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo

    15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

    4. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

    5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.

    6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta .

  • Art. 42 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

    Art. 42 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    1-bis. I Commissari delegati di cui all’ articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’ articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all’ articolo 43 del presente decreto.

  • Art. 43 D.Lgs. 33/2013 — Responsabile per la trasparenza

    Art. 43 D.Lgs. 33/2013 — Responsabile per la trasparenza

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’ articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione . Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

    4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

    5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

  • Art. 44 D.Lgs. 33/2013 — Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

    Art. 44 D.Lgs. 33/2013 — Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

  • Art. 45 D.Lgs. 33/2013 — Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

    Art. 45 D.Lgs. 33/2013 — Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

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    1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

    2. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

    3. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

    4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’ articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’autorità nazionale anticorruzione , inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

  • Art. 46 D.Lgs. 33/2013 — Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

    Art. 46 D.Lgs. 33/2013 — Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

    2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

  • Art. 47 D.Lgs. 33/2013 — Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

    Art. 47 D.Lgs. 33/2013 — Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento

    3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

  • Art. 48 D.Lgs. 33/2013 — Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

    Art. 48 D.Lgs. 33/2013 — Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. L’Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

    2. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A si provvede con i decreti di cui al comma

    3. 3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione , sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.

    4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

    5. I soggetti di cui all’articolo 2-bis, nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma

    1.

  • Art. 49 D.Lgs. 33/2013 — Norme transitorie e finali

    Art. 49 D.Lgs. 33/2013 — Norme transitorie e finali

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

    3. Le sanzioni di cui all’articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Note all’art. 49: Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della Costituzione : «Art.

    92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri» «Art.

    95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.».

  • Art. 50 D.Lgs. 33/2013 — Tutela giurisdizionale

    Art. 50 D.Lgs. 33/2013 — Tutela giurisdizionale

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Note all’art. 50: Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , recante (Attuazione dell’ articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156.

  • Art. 51 D.Lgs. 33/2013 — Invarianza finanziaria

    Art. 51 D.Lgs. 33/2013 — Invarianza finanziaria

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.