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  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando il fornitore in fattura è una «cartiera» ma i beni o i servizi sono stati realmente forniti, l’Agenzia può negare la detrazione IVA all’acquirente? E a chi spetta provare che questi fosse consapevole della frode? Con la sentenza n. 9851 del 20 aprile 2018 la Cassazione ha fissato un equilibrio chiaro: la sola fittizietà del fornitore non basta, l’ufficio deve provare la consapevolezza del cessionario; solo dopo scatta la prova della buona fede a carico del contribuente. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Le operazioni sono realmente avvenute quanto ai beni o ai servizi, ma il soggetto indicato in fattura è fittizio – una «cartiera» – diverso da chi ha effettivamente eseguito la prestazione: sono le cosiddette operazioni soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione nega al cessionario la detrazione dell’IVA, assumendo che il meccanismo nasconda un’evasione. Il contribuente sostiene di aver acquistato in buona fede.

La questione giuridica

Il problema è la ripartizione dell’onere della prova. È sufficiente che l’ufficio dimostri che il fornitore è una cartiera per negare la detrazione, oppure deve anche provare che l’acquirente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare a una frode? E quale livello di diligenza è esigibile dal cessionario? La cornice è l’art. 19 del D.P.R. 633/1972, letto alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Il principio di diritto

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione è negato solo se l’Amministrazione prova – pur con presunzioni, sulla base di elementi oggettivi e specifici – la consapevolezza (effettiva o esigibile secondo l’ordinaria diligenza in rapporto alla capacità professionale del cessionario) che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. La mera fittizietà del fornitore non basta. Assolto tale onere, spetta al contribuente provare la propria buona fede.

La motivazione: un onere in due passaggi

La Corte struttura l’onere dell’Amministrazione in due tappe. Primo: provare la natura fittizia del fornitore, cioè che si tratta di una cartiera. Secondo: fornire elementi oggettivi e specifici, anche di carattere presuntivo, da cui risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza della controparte e dell’inserimento dell’operazione in una frode. Non occorre una prova certa e incontrovertibile: è sufficiente la conoscibilità, per un operatore diligente, della natura fraudolenta dell’operazione, desumibile anche da indizi affidabili.

Solo dopo questo duplice passaggio l’onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore prudente per assicurarsi che l’acquisto non lo conducesse a partecipare a una frode. La Corte precisa però che non possono pretendersi dal cessionario verifiche complesse e approfondite, di tipo investigativo, che competono semmai all’Amministrazione.

Fase Chi prova Cosa
1 Amministrazione Natura fittizia del fornitore (cartiera)
2 Amministrazione Consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario (anche per presunzioni)
3 Contribuente Buona fede: cautele ordinarie del prudente operatore

Conseguenze pratiche

La sentenza fissa un equilibrio importante: l’acquirente in buona fede non risponde della frode altrui, ma deve poter dimostrare una condotta diligente e prudente, proporzionata al proprio profilo professionale e alle circostanze concrete. Tra le cautele ordinarie: verifiche sull’esistenza e sull’operatività del fornitore, coerenza dei prezzi rispetto al mercato, modalità di pagamento tracciabili, regolarità documentale. Non sono invece esigibili indagini da inquirente sulla filiera.

Il raccordo con il diritto UE

I principi affermati sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di frodi IVA, secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato a chi non sapeva e non poteva sapere di partecipare a un’evasione. La tutela dell’operatore in buona fede è un cardine del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

Orientamento

La pronuncia è costantemente richiamata dalla Sezione tributaria come riferimento sull’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, e ribadisce che l’Amministrazione deve identificare in modo univoco il tipo di inesistenza contestata. Approfondimenti nella sezione T.U. IVA.

Spunti pratici

Esempio. Tizio acquista merce realmente consegnata da una società che si rivela una cartiera. L’ufficio gli nega la detrazione IVA. Alla luce di Cass. n. 9851/2018, non basta provare che il fornitore era fittizio: l’Amministrazione deve dimostrare che Tizio sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Tizio, dal canto suo, esibisce visura, pagamenti tracciati e prezzi di mercato: prova la buona fede e conserva la detrazione.

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Domande frequenti

Basta che il fornitore sia una cartiera per negarmi la detrazione?

No. Secondo Cass. n. 9851/2018 l'ufficio deve anche provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode IVA.

Che diligenza mi è richiesta come acquirente?

Quella ordinaria, proporzionata al proprio profilo professionale: non sono esigibili indagini complesse o investigative sul fornitore, ma le normali cautele del prudente operatore (verifiche sull'esistenza e operatività del fornitore, prezzi coerenti, pagamenti tracciabili).

Cosa significa che l'onere della prova è «in due passaggi»?

L'Amministrazione deve prima provare la natura fittizia del fornitore e poi la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Solo dopo l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la buona fede.

L'ufficio deve avere una prova certa della mia consapevolezza?

No. È sufficiente la conoscibilità, per un operatore diligente, della natura fraudolenta dell'operazione, desumibile anche da indizi affidabili e presunzioni; non occorre una prova certa e incontrovertibile.

Come dimostro la buona fede?

Provando di aver adottato le cautele ragionevolmente esigibili: verifiche ordinarie sul fornitore, coerenza dei prezzi, pagamenti tracciabili, regolarità documentale. Restano esclusi obblighi di indagine investigativa, che competono all'Amministrazione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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