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Materia: IVA · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. tributaria, 20 aprile 2018, n. 9851
- L’ufficio deve provare — anche per presunzioni — che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA.
- Solo dopo l’onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la propria buona fede.
- Non si possono pretendere dal cessionario verifiche complesse o investigative sul fornitore.
Il caso
Le operazioni sono realmente avvenute quanto ai beni o ai servizi, ma il fornitore indicato in fattura è un soggetto fittizio — una «cartiera» — diverso da chi ha effettivamente eseguito la prestazione (operazioni soggettivamente inesistenti). L’Amministrazione nega al cessionario la detrazione dell’IVA. Il punto: a chi spetta provare che l’acquirente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della frode?
La decisione
La Corte struttura l’onere della prova dell’Amministrazione in due passaggi. In primo luogo l’ufficio deve provare la natura fittizia del fornitore (che si tratti, cioè, di una cartiera). In secondo luogo deve fornire elementi oggettivi e specifici, anche di carattere presuntivo, dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta.
Solo una volta assolto questo duplice onere, la prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la propria buona fede, cioè di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore prudente per assicurarsi che l’operazione non lo conducesse a partecipare a una frode. La Corte precisa che non possono però pretendersi dal cessionario verifiche complesse e approfondite, di tipo investigativo, che competono semmai all’Amministrazione.
Il principio di diritto
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione è negato solo se l’Amministrazione prova, pur con presunzioni, la consapevolezza — effettiva o esigibile secondo ordinaria diligenza — della frode da parte del cessionario; la mera fittizietà del fornitore non basta. Assolto tale onere, spetta al contribuente provare la buona fede.
Implicazioni pratiche
La sentenza fissa un equilibrio importante: l’acquirente in buona fede non risponde della frode altrui, ma deve poter dimostrare di aver tenuto una condotta diligente e prudente, proporzionata al proprio profilo professionale e alle circostanze concrete (verifiche ordinarie sull’esistenza e operatività del fornitore, coerenza dei prezzi, modalità di pagamento tracciabili). I principi richiamati sono in linea con la giurisprudenza europea in materia di frodi IVA. Vedi la sezione T.U. IVA.
Domande frequenti
Basta che il fornitore sia una cartiera per negarmi la detrazione?
No. L’ufficio deve anche provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
Che diligenza mi è richiesta come acquirente?
Quella ordinaria, proporzionata al proprio profilo: non sono esigibili indagini complesse o investigative sul fornitore, ma le normali cautele del prudente operatore.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. tributaria, 20 aprile 2018, n. 9851.
- Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di frodi IVA.
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