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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che imponevano alle Regioni norme statali sull’alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La materia appartiene alla competenza residuale regionale.
Di cosa si tratta
Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato i commi 597–600 della legge finanziaria 2006. Tali disposizioni prevedevano che, entro sei mesi, un decreto del Presidente del Consiglio avrebbe semplificato le norme sull’alienazione del patrimonio immobiliare degli IACP, fissando al contempo i criteri di vendita (prezzo proporzionato al canone, diritto di opzione degli assegnatari, destinazione dei proventi a nuove costruzioni).
La questione di legittimità costituzionale
Sette Regioni hanno impugnato i commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che l’edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza legislativa residuale regionale, non in quella concorrente né esclusiva statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La materia dell’edilizia residenziale pubblica, e in particolare l’alienazione degli immobili degli IACP, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato non poteva dunque dettare con legge statale la disciplina di dettaglio di tale settore.
Il principio
L’edilizia residenziale pubblica (case popolari, IACP) è materia di competenza legislativa residuale regionale: lo Stato non può disciplinarla con norma di dettaglio senza violare il riparto costituzionale delle competenze.
Domande e risposte
Cosa sono gli IACP?
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (oggi spesso denominati ATER o ALER a seconda della regione) sono enti pubblici regionali che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato ai soggetti meno abbienti.
Qual è la differenza tra competenza concorrente e residuale?
Nella competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. Nella competenza residuale (quarto comma) le Regioni hanno piena libertà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato o concorrenti.
Quali ricorrenti erano coinvolti?
Sette Regioni: Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, che avevano proposto ricorsi in via principale contro la legge finanziaria 2006.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa Stato-Regioni, parametro decisivo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.