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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte riunisce diciassette giudizi sollevati da tribunali di tutta Italia sull’art. 10, comma 3, della legge ex Cirielli e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La propria sentenza n. 393/2006, sopravvenuta, ha già dichiarato l’illegittimità parziale della norma, modificando il quadro normativo di riferimento.

Di cosa si tratta

Diciassette tribunali (Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia, Paola, Teramo, Venezia, Frosinone e Monza) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione. Tutti contestavano la limitazione dell’applicazione delle nuove norme sulla prescrizione ai soli processi senza dichiarazione di apertura del dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

I diciassette tribunali rimettenti impugnavano l’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui limitava l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, più favorevoli all’imputato, ai processi di primo grado per i quali non fosse stata dichiarata l’apertura del dibattimento. I parametri invocati erano molteplici: artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Con la sentenza n. 393/2006, sopravvenuta nel corso del procedimento, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa disposizione. Questo ius superveniens impone ai giudici rimettenti di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle proprie questioni alla luce del mutato quadro normativo.

Il principio

Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che incide sul quadro normativo oggetto di giudizio, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Cosa significa “restituzione degli atti”?

Significa che la Corte non decide nel merito la questione sollevata, ma restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché lo rivaluti alla luce della nuova situazione normativa.

Perché la sentenza n. 393/2006 ha cambiato tutto?

Perché quella sentenza aveva già parzialmente eliminato la disposizione oggetto delle questioni: i rimettenti devono ora verificare se la parte residua della norma sia ancora rilevante nei loro giudizi.

Cosa è la legge ex Cirielli?

È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, così denominata dal nome del parlamentare proponente, che ha riformato la disciplina della prescrizione penale, della recidiva e delle attenuanti generiche.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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