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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige contro la norma della legge di stabilità 2014 sui fondi delle Camere di commercio destinati al sostegno del credito alle PMI: la Regione aveva rinunciato dopo l’accordo con il Governo.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013) destinava 70 milioni di euro l’anno, dal sistema delle Camere di commercio, al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi. La Regione Trentino-Alto Adige aveva impugnato la disposizione, ritenendo lesa la propria competenza in materia di ordinamento delle Camere di commercio.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione lamentava la violazione dello statuto speciale (art. 4, n. 8, del d.P.R. n. 670 del 1972), delle norme di attuazione, dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione, contestando l’imposizione di un vincolo sui fondi delle Camere di commercio di Trento e Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo: in ottemperanza all’accordo con il Governo del 15 ottobre 2014, la Regione aveva rinunciato all’impugnazione del comma 55 e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
La rinuncia all’impugnazione, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza alcuna pronuncia nel merito della norma censurata.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma impugnata?
La destinazione di 70 milioni di euro l’anno, dal sistema camerale, al rafforzamento dei confidi per l’accesso al credito delle PMI.
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione Trentino-Alto Adige aveva rinunciato al ricorso a seguito di un accordo con il Governo, accettato dallo Stato.
La Corte ha valutato la legittimità della norma?
No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna decisione sul merito della disposizione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato dalla Regione (sesto comma) a tutela della competenza regolamentare in materia camerale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.