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La Corte costituzionale non decide nel merito sulla soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate: a seguito della riforma del 2015 che ha innalzato la soglia a 150.000 euro, restituisce gli atti ai Tribunali rimettenti perché rivalutino le questioni alla luce del nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
Diversi Tribunali (Lecce, Monza, Trento e Teramo) avevano sollevato dubbi sulla legittimità dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che puniva l’omesso versamento delle ritenute certificate sopra i 50.000 euro. Dopo la sentenza n. 80 del 2014 (che aveva alzato la soglia per l’omesso versamento dell’IVA), i giudici lamentavano una disparità di trattamento tra le due figure di reato.
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti denunciavano la violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), chiedendo che anche per le ritenute certificate, quanto ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, la soglia fosse elevata a 103.291,38 euro, come già avvenuto per l’IVA.
La decisione della Corte
La Corte ha rilevato che, dopo le ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, innalzando la soglia di punibilità del reato a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta, cioè un importo addirittura superiore a quello richiesto dai giudici. Ha quindi ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali, perché rivalutino rilevanza e fondatezza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché valuti se la questione resti rilevante e fondata alla luce del nuovo assetto normativo.
Domande e risposte
Di quale reato si trattava?
Dell’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), allora punito sopra la soglia di 50.000 euro.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché una riforma sopravvenuta (d.lgs. n. 158 del 2015) ha innalzato la soglia di punibilità a 150.000 euro, mutando il quadro normativo.
Che cosa significa «restituzione degli atti»?
I giudici che avevano sollevato la questione devono riesaminarla alla luce della nuova disciplina, prima che la Corte possa eventualmente pronunciarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato dai rimettenti: presunta disparità di trattamento tra omesso versamento di ritenute e di IVA.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.