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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro la legge della Regione Campania n. 4 del 2017 in materia di bilancio di previsione 2017-2019. La controversia si chiude per ragioni processuali, senza esame del merito.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Campania n. 4 del 2017 (bilancio di previsione per il triennio 2017-2019), sostenendo che essa recepisse contabilmente quanto già disposto in modo asseritamente illegittimo dal rendiconto 2013 e dall’assestamento 2016 della stessa Regione, in violazione delle regole statali sull’armonizzazione contabile.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnata la legge della Regione Campania n. 4 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ad altre disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito sulle censure statali.

Il principio

Anche nel giudizio in via principale relativo alla legge di bilancio regionale, il venir meno dei presupposti per proseguire (di regola per rinuncia accettata) determina l’estinzione del processo: la Corte ne prende atto senza valutare la fondatezza delle questioni.

Domande e risposte

Cosa contestava il Governo alla legge di bilancio campana?

Che recepisse contabilmente risultanze derivanti da atti regionali precedenti ritenuti illegittimi, in contrasto con le regole statali di armonizzazione contabile.

Perché non c’è stata una decisione di merito?

Perché il processo si è estinto: la Corte si è limitata a chiudere il giudizio per ragioni procedurali.

Che effetto ha l’estinzione sulla legge regionale?

Nessuna pronuncia sulla validità: la disposizione resta impregiudicata.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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