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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione, sollevata da Toscana e Veneto, su una disposizione della legge di bilancio 2017: i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità e il merito non viene deciso.

Di cosa si tratta

Le Regioni Toscana e Veneto avevano impugnato una disposizione della legge di bilancio 2017, lamentando lesioni delle proprie competenze legislative e dell’autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione (Regione Toscana) e agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione (Regione Veneto). I giudizi, riuniti, erano promossi in via principale dalle Regioni Toscana e Veneto.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservate ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232 del 2016.

Il principio

Anche nel giudizio in via principale i ricorsi regionali devono rispettare i requisiti di ammissibilità, tra cui la chiara individuazione delle norme e dei parametri: in difetto, la Corte si arresta a una pronuncia di rito senza esaminare il merito.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se la norma di bilancio è legittima?

No. Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della disposizione.

Perché i giudizi sono stati riuniti?

Perché Toscana e Veneto avevano impugnato la stessa disposizione: la riunione consente una trattazione unitaria.

La questione può tornare davanti alla Corte?

Il profilo di merito non è stato deciso, ma in via principale i termini di impugnazione sono rigorosi; altre questioni dello stesso ricorso sono state rinviate ad altre pronunce.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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