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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro una legge della Regione Puglia in materia di turismo rurale. Le modifiche regionali non invadono la competenza statale sulla tutela del paesaggio, perché resta ferma l’applicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa statale.

Di cosa si tratta

Una legge della Regione Puglia del 2019 modificava la disciplina del turismo rurale, intervenendo su limiti e modalita` degli interventi edilizi sugli immobili, anche con riferimento a volumetria e prospetti. Il Governo ne temeva un’invasione della competenza statale sulla tutela dei beni paesaggistici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b), della legge della Regione Puglia n. 43 del 2019, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lamentando la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che il legislatore regionale ha rimosso divieti di intervento non previsti dal Codice dei beni culturali, mantenendo ferma l’applicazione della disciplina generale sul rilascio e il rispetto delle autorizzazioni statali: non si configura quindi alcuna invasione della competenza legislativa statale.

Il principio

Non viola la competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio una normativa regionale che, pur modificando i limiti agli interventi edilizi, mantiene ferma l’applicazione della disciplina generale sul rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale a tutela dei beni vincolati.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sulla legge della Puglia?

Ha dichiarato non fondate le questioni: le modifiche regionali sul turismo rurale non invadono la competenza statale, perché resta ferma l’applicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa statale.

Perché non c’è invasione della competenza statale?

Perché la Regione ha solo rimosso divieti non previsti dal Codice dei beni culturali, senza incidere sul sistema delle autorizzazioni statali a tutela dei beni paesaggistici, che resta integralmente applicabile.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e alla competenza esclusiva statale in materia.

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