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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevedono un titolo abilitativo unico per l’installazione degli impianti di telecomunicazione in luogo del permesso di costruire ordinario, ritenendo legittima la scelta semplificatoria del legislatore delegato.
Di cosa si tratta
Il TAR Lazio aveva sollevato dubbi di costituzionalità sul regime autorizzatorio semplificato introdotto dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione di antenne e stazioni radio base, sostenendo che sostituire il permesso di costruire con un’autorizzazione unica (o silenzio-assenso) eccedesse i limiti della delega legislativa e incidesse illegittimamente sulla materia penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione, lamentando l’eccesso di delega e la violazione della disciplina urbanistico-edilizia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: gli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni rientrano nell’ambito della delega; la semplificazione del titolo abilitativo per gli impianti di telecomunicazione è coerente con la legge-delega; il regime differenziato rispetto al permesso di costruire è giustificato dalla specificità tecnica degli impianti.
Il principio
Il legislatore delegato può introdurre un regime autorizzatorio semplificato per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione in deroga alla disciplina urbanistico-edilizia ordinaria, purché ciò rientri nell’ambito della delega; ciò non costituisce eccesso di delega né viola i principi di uguaglianza e buon andamento.
Domande e risposte
Cosa prevede il regime autorizzatorio degli artt. 87-88 del Codice delle comunicazioni?
Il Codice prevede che per l’installazione di impianti di telecomunicazione (antenne, stazioni radio base) sia sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dall’Ente locale entro 90 giorni, decorsi i quali opera il silenzio-assenso, senza necessità del permesso di costruire ordinario.
Perché il Comune di Ripi aveva richiesto il permesso di costruire?
Il Comune riteneva che l’installazione di una stazione radio base costituisse una trasformazione urbanistica rilevante, soggetta alle norme del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), con conseguente sanzione penale in caso di assenza del titolo.
L’art. 76 Cost. è spesso invocato nei giudizi costituzionali?
Sì, quando si lamenta che il decreto legislativo ecceda i limiti fissati dalla legge-delega. La Corte verifica se i principi e criteri direttivi siano stati rispettati, ammettendo una certa discrezionalità del legislatore delegato nell’attuazione.
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