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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti ligure sull’adeguamento delle pensioni dei magistrati a riposo alle retribuzioni dei colleghi in servizio, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
I magistrati ordinari a riposo lamentavano che il meccanismo di perequazione delle pensioni fosse insufficiente a mantenere un rapporto proporzionato con le retribuzioni dei colleghi in servizio con pari inquadramento. Lo scarto era cresciuto nel tempo fino a oltre 50.000 euro annui lordi in alcuni casi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge n. 265 del 1991, 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, 59 della legge n. 449 del 1997, 34 della legge n. 448 del 1998 e 69 della legge n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione, lamentando il mancato adeguamento delle pensioni dei magistrati alle retribuzioni in servizio.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il giudice rimettente non ha fornito argomenti sufficienti per superare la giurisprudenza costituzionale consolidata che ammette la progressiva divaricazione tra pensioni e retribuzioni correnti.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non motiva adeguatamente la non manifesta infondatezza, limitandosi ad affermare genericamente la violazione di principi costituzionali senza confrontarsi con la giurisprudenza consolidata in senso contrario.
Domande e risposte
Come funziona la perequazione automatica delle pensioni?
La perequazione è il meccanismo che adegua le pensioni all’inflazione (ISTAT); diversa è la «perequazione retributiva» che aggancerebbe la pensione agli aumenti delle retribuzioni dei lavoratori in servizio, non garantita dalla legge.
Perché i magistrati a riposo percepiscono meno dei colleghi in servizio?
Le retribuzioni della magistratura sono cresciute nel tempo (aumenti contrattuali, meccanismi automatici ex legge n. 27 del 1981), mentre le pensioni seguono solo la perequazione all’inflazione; il divario si accumula negli anni.
L’art. 36 Cost. tutela anche le pensioni?
La Corte ha riconosciuto che l’art. 36 Cost. impone un nesso di proporzionalità iniziale tra pensione e ultima retribuzione, ma non garantisce che la pensione rimanga sempre allineata alle retribuzioni correnti; il legislatore ha discrezionalità nel modulare i meccanismi di adeguamento.
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