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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 130 del T.U. spese di giustizia, che prevede la riduzione della metà degli onorari al difensore nei processi civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato: la diversità di disciplina rispetto al processo penale è giustificata dalla diversità strutturale tra i due riti.

Di cosa si tratta

L’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che, nel processo civile, gli importi spettanti al difensore nominato per il patrocinato ammesso al beneficio siano ridotti del 50% rispetto alle tariffe ordinarie. Tale riduzione non è prevista per il processo penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede la dimidiazione degli onorari nel solo processo civile, lamentando la violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto al processo penale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza, ribadendo quanto già affermato nell’ordinanza n. 350 del 2005: la diversità di regime tra processi civili e penali è giustificata dalla diversità strutturale delle situazioni tutelate; il legislatore può legittimamente derogare ai minimi tariffari; il giudice rimettente non ha addotto argomenti nuovi.

Il principio

La diversità di disciplina tra il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e penali trova fondamento nella diversità strutturale dei due riti e degli interessi tutelati, e non integra una violazione del principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato?

Chi non supera la soglia di reddito annuo fissata dalla legge (attualmente indicizzata) può chiedere l’ammissione al patrocinio; il difensore nominato viene pagato dall’erario, con le riduzioni previste dall’art. 130 T.U. per il civile.

Perché nel penale non c’è la riduzione del 50%?

Il legislatore ha ritenuto che nel processo penale l’interesse in gioco sia la libertà personale, valore costituzionalmente primario, e che ciò giustifichi una remunerazione piena del difensore anche a spese dell’erario.

Può un avvocato rifiutare di assistere un soggetto ammesso al patrocinio?

In linea di principio no, se nominato d’ufficio; la riduzione tariffaria imposta dalla legge è considerata deroga legittima ai minimi tariffari, non una violazione dei doveri deontologici.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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