Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro numerose disposizioni della delibera legislativa siciliana n. 1084 del 2005 (misure finanziarie urgenti), in quanto nelle more la Regione ha promulgato modifiche che hanno eliminato i vizi denunciati.
Di cosa si tratta
La delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del dicembre 2005 conteneva diverse disposizioni che prevedevano l’erogazione di contributi a associazioni e enti, il finanziamento di manifestazioni culturali e l’instaurazione di contratti in deroga alle normali procedure amministrative, suscitando dubbi di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto ricorso contro numerosi articoli della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, lamentando violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, la Regione Siciliana ha adottato modifiche legislative che hanno rimosso i vizi denunciati; per alcune disposizioni la questione è dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.
Il principio
La cessazione della materia del contendere nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale può essere dichiarata quando la Regione rimuove con atti successivi le norme impugnate o i loro effetti, prima della decisione della Corte.
Domande e risposte
Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?
La Sicilia è una Regione a statuto speciale: il Commissario dello Stato è il rappresentante del Governo nazionale nella Regione, legittimato a impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le leggi regionali che ritiene illegittime, prima della loro promulgazione.
Perché i contributi a enti senza procedura violerebbero la Costituzione?
Secondo la prospettazione del Commissario, l’erogazione di fondi pubblici senza gara o selezione crea disparità irragionevole tra soggetti che svolgono attività analoghe (art. 3 Cost.) e viola il principio di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
Cosa accade quando la materia del contendere cessa in un giudizio in via principale?
La Corte prende atto che la norma impugnata non produce più effetti giuridici lesivi dell’ordinamento costituzionale, e pronuncia la cessazione senza entrare nel merito, evitando una declaratoria di incostituzionalità ormai superflua.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.