Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2818 Codice Civile: Provvedimenti da cui deriva

    Articolo 2818 Codice Civile: Provvedimenti da cui deriva

    Art. 2818 c.c. Provvedimenti da cui deriva

    In vigore dal 19/04/1942

    Ogni sentenza, che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

    Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

  • Articolo 2819 Codice Civile: Sentenze arbitrali

    Articolo 2819 Codice Civile: Sentenze arbitrali

    Art. 2819 c.c. – Sentenze arbitrali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.

  • Articolo 2820 Codice Civile: Sentenze straniere

    Articolo 2820 Codice Civile: Sentenze straniere

    Art. 2820 c.c. Sentenze straniere

    In vigore dal 19/04/1942

    Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

  • Articolo 2821 Codice Civile: Concessione d’ipoteca

    Articolo 2821 Codice Civile: Concessione d’ipoteca

    Art. 2821 c.c. Concessione d’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

    Non può essere concessa per testamento.

  • Articolo 2822 Codice Civile: Ipoteca sui beni altrui

    Articolo 2822 Codice Civile: Ipoteca sui beni altrui

    Art. 2822 c.c. – Ipoteca su beni altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.

    Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

  • Articolo 2823 Codice Civile: Ipoteca su beni futuri

    Articolo 2823 Codice Civile: Ipoteca su beni futuri

    Art. 2823 c.c. Ipoteca su beni futuri

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.

  • Art. 2824 c.c.: Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

    Art. 2824 c.c.: Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

    Art. 2824 c.c. Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

    In vigore dal 19/04/1942

    L’iscrizione d’ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.

  • Articolo 2825 Codice Civile: Ipoteca su beni indivisi

    Articolo 2825 Codice Civile: Ipoteca su beni indivisi

    Art. 2825 c.c. Ipoteca su beni indivisi

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

    Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

    Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

    I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

    I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

  • Articolo 2826 Codice Civile: Indicazione dell’immobile ipotecato

    Articolo 2826 Codice Civile: Indicazione dell’immobile ipotecato

    Art. 2826 c.c. Indicazione dell’immobile ipotecato

    In vigore dal 19/04/1942

    Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

  • Articolo 2827 Codice Civile: Luogo dell’iscrizione

    Articolo 2827 Codice Civile: Luogo dell’iscrizione

    Art. 2827 c.c. Luogo dell’iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.

  • Art. 2828 c.c.: Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

    Art. 2828 c.c.: Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

    Art. 2828 c.c. – Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

  • Articolo 2829 Codice Civile: Iscrizione sui beni del defunto

    Articolo 2829 Codice Civile: Iscrizione sui beni del defunto

    Art. 2829 c.c. Iscrizione sui beni del defunto

    In vigore dal 19/04/1942

    L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro.