Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa

    Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa

    Art. 2794 c.c. Restituzione della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

    Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

  • Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata

    Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata

    Art. 2795 c.c. Vendita anticipata

    In vigore dal 19/04/1942

    Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa.

    Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

    Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

    Il costituente può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un’occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

  • Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa

    Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa

    Art. 2796 c.c. Vendita della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente.

  • Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita

    Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita

    Art. 2797 c.c. – Forme della vendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita.

    L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

    Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.

    Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’art. 166 del codice di procedura civile.

    Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

    Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

  • Articolo 2798 Codice Civile: Assegnazione della cosa in pagamento

    Articolo 2798 Codice Civile: Assegnazione della cosa in pagamento

    Art. 2798 c.c. Assegnazione della cosa in pagamento

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

  • Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno

    Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno

    Art. 2799 c.c. – Indivisibilità del pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.

  • Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione

    Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione

    Art. 2800 c.c. Condizioni della prelazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

  • Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento

    Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento

    Art. 2801 c.c. Consegna del documento

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

  • Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period

    Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period

    Art. 2802 c.c. – Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

  • Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno

    Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno

    Art. 2803 c.c. – Riscossione del credito dato in pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

  • Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

    Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

    Art. 2804 c.c. – Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

    Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.

  • Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito da

    Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito da

    Art. 2805 c.c. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

    In vigore dal 19/04/1942

    Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

    Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.