Art. 2787 c.c. Prelazione del creditore pignoratizio
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.
Spiegazione
Il pegno è una garanzia reale costituita, dal debitore o da un terzo, su beni mobili, universalità di mobili, crediti o altri diritti su beni mobili. Attribuisce al creditore un diritto di prelazione su quel bene.
Come funziona e quando si applica
È la garanzia reale «mobiliare» speculare all’ipoteca (che riguarda gli immobili e i mobili registrati). Di norma richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo, ed è fonte di prelazione (art. 2787).
Esempio pratico
Do in pegno un gioiello a garanzia di un prestito: se non restituisco la somma, il creditore può soddisfarsi su quel bene con preferenza rispetto agli altri creditori.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra pegno e ipoteca?
Il pegno riguarda i beni mobili (con consegna al creditore); l’ipoteca i beni immobili e i mobili registrati (con iscrizione nei pubblici registri).
Cosa può essere dato in pegno?
Beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.