Autore: Andrea Marton

  • Art. 2782 c.c.: Concorso di crediti egualmente privilegiati

    Art. 2782 c.c.: Concorso di crediti egualmente privilegiati

    Art. 2782 c.c. Concorso di crediti egualmente privilegiati

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

    La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

  • Articolo 2783 Codice Civile: Preferenza non determinata dalla legge

    Articolo 2783 Codice Civile: Preferenza non determinata dalla legge

    Art. 2783 c.c. Preferenza non determinata dalla legge

    In vigore dal 19/04/1942

    Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

  • Art. 2784 Codice Civile: Nozione

    Art. 2784 Codice Civile: Nozione

    Art. 2784 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

    Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

    Spiegazione

    Il pegno è una garanzia reale costituita, dal debitore o da un terzo, su beni mobili, universalità di mobili, crediti o altri diritti su beni mobili. Attribuisce al creditore un diritto di prelazione su quel bene.

    Come funziona e quando si applica

    È la garanzia reale «mobiliare» speculare all’ipoteca (che riguarda gli immobili e i mobili registrati). Di norma richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo, ed è fonte di prelazione (art. 2787).

    Esempio pratico

    Do in pegno un gioiello a garanzia di un prestito: se non restituisco la somma, il creditore può soddisfarsi su quel bene con preferenza rispetto agli altri creditori.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra pegno e ipoteca?

    Il pegno riguarda i beni mobili (con consegna al creditore); l’ipoteca i beni immobili e i mobili registrati (con iscrizione nei pubblici registri).

    Cosa può essere dato in pegno?

    Beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali

    Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali

    Art. 2785 c.c. Rinvio a leggi speciali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

  • Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione

    Art. 2786 c.c. Costituzione

    In vigore dal 19/04/1942

    Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa.

    La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

  • Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio

    Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio

    Art. 2787 c.c. Prelazione del creditore pignoratizio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

    La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

    Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

    Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.

  • Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi

    Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi

    Art. 2788 c.c. Prelazione per il credito degli interessi

    In vigore dal 19/04/1942

    La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

  • Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore

    Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore

    Art. 2789 c.c. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

  • Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative

    Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative

    Art. 2790 c.c. Conservazione della cosa e spese relative

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

    Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

  • Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera

    Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera

    Art. 2791 c.c. Pegno di cosa fruttifera

    In vigore dal 19/04/1942

    Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

  • Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della cosa

    Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della cosa

    Art. 2792 c.c. Divieto di uso e disposizione della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

    In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

  • Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa

    Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa

    Art. 2793 c.c. Sequestro della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.