Autore: Andrea Marton

  • Art. 2755 c.c.: Spese per atti conservativi o di espropriazione

    Art. 2755 c.c.: Spese per atti conservativi o di espropriazione

    Art. 2755 c.c. Spese per atti conservativi o di espropriazione

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

  • Art. 2756 c.c.: Crediti per prestazioni e spese di conservazione

    Art. 2756 c.c.: Crediti per prestazioni e spese di conservazione

    Art. 2756 c.c. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

    Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

    Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

  • Art. 2757 c.c.: Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti

    Art. 2757 c.c.: Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti

    Art. 2757 c.c. – Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

    Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

    Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756.

  • Articolo 2758 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti

    Articolo 2758 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti

    Art. 2758 c.c. Crediti per tributi indiretti

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito.

    Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

    Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

  • Articolo 2759 Codice Civile: Crediti per le imposte sul reddito

    Articolo 2759 Codice Civile: Crediti per le imposte sul reddito

    Art. 2759 c.c. Crediti per le imposte sul reddito

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore.

    Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall’imprenditore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

    Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.

  • Articolo 2760 Codice Civile: Crediti dell’albergatore

    Articolo 2760 Codice Civile: Crediti dell’albergatore

    Art. 2760 c.c. Crediti dell’albergatore

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

    Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.

  • Art. 2761 c.c.: Crediti del vettore, del mandatario, del deposit

    Art. 2761 c.c.: Crediti del vettore, del mandatario, del deposit

    Art. 2761 c.c. – Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finchè queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

    I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

    Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.

    I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

    Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756 .

  • Articolo 2762 Codice Civile: Privilegio del venditore di macchine

    Articolo 2762 Codice Civile: Privilegio del venditore di macchine

    Art. 2762 c.c. Privilegio del venditore di macchine

    In vigore dal 19/04/1942

    Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

    Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

    Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

    Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l’ammontare e la scadenza del credito, contenga l’esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

    Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.

  • Articolo 2763 Codice Civile: Crediti per canoni enfiteutici

    Articolo 2763 Codice Civile: Crediti per canoni enfiteutici

    Art. 2763 c.c. Crediti per canoni enfiteutici

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

  • Articolo 2764 Codice Civile: Crediti del locatore di immobili

    Articolo 2764 Codice Civile: Crediti del locatore di immobili

    Art. 2764 c.c. Crediti del locatore di immobili

    In vigore dal 19/04/1942

    Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.

    Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente.

    Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

    Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore.

    Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

    Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.

    Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall’asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dei terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio.

  • Art. 2765 c.c.: Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e d

    Art. 2765 c.c.: Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e d

    Art. 2765 c.c. – Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

    Il privilegio sui frutti sussiste finchè questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

    Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’art. 2764.

  • Art. 2767 c.c.: Crediti per risarcimento di danni contro l’assic

    Art. 2767 c.c.: Crediti per risarcimento di danni contro l’assic

    Art. 2767 c.c. Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull’indennità dovuta dall’assicuratore.