Autore: Andrea Marton

  • Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento

    Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento

    Art. 557 c.p.c. – Deposito dell’atto di pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

    Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

    La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

    Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

  • Art. 556 c.p.c.: Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Art. 556 c.p.c.: Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Art. 556 c.p.c. – Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.

    In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

  • Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 555 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.

    Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari , che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.

    Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

  • Art. 554 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Art. 554 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Art. 554 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

    Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

  • Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti

    Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti

    Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.

    Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

    Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

    I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

    L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.

    Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  • Art. 552 c.p.c.: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Art. 552 c.p.c.: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Art. 552 c.p.c. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 551 c.p.c. – Intervento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

    Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

  • Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Art. 550 c.p.c. – Pluralità di pignoramenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

    Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.

  • Art. 549 c.p.c.: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Art. 549 c.p.c.: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Art. 549 c.p.c. – Contestata dichiarazione del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

    L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.

  • Art. 548 c.p.c.: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Art. 548 c.p.c.: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Art. 548 c.p.c. – Mancata dichiarazione del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162.

    Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

    Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 …

    l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

  • Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

    Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

    Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

  • Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

    Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.