Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2743 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Articolo 2743 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Art. 2743 c.c. Diminuzione della garanzia

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito.

  • Articolo 2744 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Articolo 2744 Codice Civile: Divieto del patto commissorio

    Art. 2744 c.c. Divieto del patto commissorio

    In vigore dal 19/04/1942

    È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.

  • Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio

    Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio

    Art. 2745 c.c. Fondamento del privilegio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

  • Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi

    Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi

    Art. 2746 c.c. Distinzione dei privilegi

    In vigore dal 19/04/1942

    Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

  • Articolo 2747 Codice Civile: Efficacia del privilegio

    Articolo 2747 Codice Civile: Efficacia del privilegio

    Art. 2747 c.c. – Efficacia del privilegio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

    Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

  • Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pe

    Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pe

    Art. 2748 c.c. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

    In vigore dal 19/04/1942

    Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

    I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

  • Articolo 2749 Codice Civile: Estensione del privilegio

    Articolo 2749 Codice Civile: Estensione del privilegio

    Art. 2749 c.c. Estensione del privilegio

    In vigore dal 19/04/1942

    Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

    Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

  • Art. 2750 c.c.: Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi sta

    Art. 2750 c.c.: Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi sta

    Art. 2750 c.c. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

    In vigore dal 19/04/1942

    I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

    Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

  • Art. 2751 c.c.: Crediti per spese funebri d’infermità, alimenti

    Art. 2751 c.c.: Crediti per spese funebri d’infermità, alimenti

    Art. 2751 c.c. – Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:

    1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

    2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

    3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

    4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge

  • Art. 2752 c.c.: Crediti per contributi diretti dello Stato, per

    Art. 2752 c.c.: Crediti per contributi diretti dello Stato, per

    Art. 2752 c.c. – Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

    Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.

    Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.

    Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

  • Art. 2753 c.c.: Crediti per contributi di assicurazione obbligat

    Art. 2753 c.c.: Crediti per contributi di assicurazione obbligat

    Art. 2753 c.c. – Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti .

  • Art. 2754 c.c.: Crediti per contributi relativi ad altre forme d

    Art. 2754 c.c.: Crediti per contributi relativi ad altre forme d

    Art. 2754 c.c. Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.