Autore: Andrea Marton

  • Art. 569 c.p.c.: Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita

    Art. 569 c.p.c.: Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita

    Art. 569 c.p.c. – Provvedimento per l’autorizzazione della vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

    All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

    Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

    Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

    Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

    Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.

  • Art. 568 c.p.c.: Determinazione del valore dell’immobile

    Art. 568 c.p.c.: Determinazione del valore dell’immobile

    Art. 568 c.p.c. – Determinazione del valore dell’immobile

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.

    Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

  • Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita

    Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita

    Art. 567 c.p.c. – Istanza di vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

    Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497, l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

    Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

  • Art. 566 c.p.c.: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

    Art. 566 c.p.c.: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

    Art. 566 c.p.c. – Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.113a

  • Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Art. 565 c.p.c. – Intervento tardivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.113a

  • Art. 564 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 564 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 564 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano

    all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

  • Articolo 563 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 563 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 563 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 562 c.p.c.: Inefficacia del pignoramento e cancellazione de

    Art. 562 c.p.c.: Inefficacia del pignoramento e cancellazione de

    Art. 562 c.p.c. – Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

    Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.

  • Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Art. 561 c.p.c. – Pignoramento successivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

    L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 564 .

    In tale caso l’esecuzione si svolge in unico processo.113a Se il pignoramento successivo è compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.

  • Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d

    Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d

    Art. 560 c.p.c. – Modo della custodia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

    Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

    Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

    Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinchè il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

    Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

    Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’articolo 617, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

    Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

    Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

    L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.

  • Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati

    Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati

    Art. 559 c.p.c. – Custodia dei beni pignorati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

    Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

    Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.

    Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

  • Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione

    Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione

    Art. 558 c.p.c. – Limitazione dell’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.