Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
