Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2719 Codice Civile: Copie fotografiche di scritture

    Articolo 2719 Codice Civile: Copie fotografiche di scritture

    Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

  • Articolo 2720 Codice Civile: Efficacia probatoria

    Articolo 2720 Codice Civile: Efficacia probatoria

    Art. 2720 c.c. Efficacia probatoria

    In vigore dal 19/04/1942

    L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

  • Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore

    Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore

    Art. 2721 c.c. – Ammissibilità: limiti di valore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le euro 2,58.

    Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

  • Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un doc

    Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un doc

    Art. 2722 c.c. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

    In vigore dal 19/04/1942

    La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

  • Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento

    Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento

    Art. 2723 c.c. Patti posteriori alla formazione del documento

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

  • Art. 2724 c.c.: Eccezioni al divieto della prova testimoniale

    Art. 2724 c.c.: Eccezioni al divieto della prova testimoniale

    Art. 2724 c.c. – Eccezioni al divieto della prova testimoniale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

    1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

    2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

    3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

  • Art. 2725 c.c.: Atti per i quali è richiesta la prova per iscrit

    Art. 2725 c.c.: Atti per i quali è richiesta la prova per iscrit

    Art. 2725 c.c. – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

    La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

  • Articolo 2726 Codice Civile: Prova del pagamento e della remissione

    Articolo 2726 Codice Civile: Prova del pagamento e della remissione

    Art. 2726 c.c. Prova del pagamento e della remissione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

  • Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

  • Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Art. 2728 c.c. Prova contro le presunzioni legali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

    Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

  • Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici

    Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici

    Art. 2729 c.c. Presunzioni semplici

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

  • Art. 2730 Codice Civile: Nozione

    Art. 2730 Codice Civile: Nozione

    Art. 2730 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

    La confessione è giudiziale o stragiudiziale.