Art. 2695 c.c. – Forme e modalità della trascrizione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

Spiegazione
Fissa la regola dell’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Come funziona e quando si applica
È una delle norme cardine del processo civile: distingue i fatti «costitutivi» (a carico di chi agisce) da quelli «estintivi, modificativi o impeditivi» (a carico di chi si difende). Chi non riesce a provare il fatto su cui ha l’onere perde su quel punto.
Esempio pratico
Chi chiede la restituzione di un prestito deve provare di averlo erogato; il debitore che afferma di aver già restituito la somma deve provare il pagamento.
Domande frequenti
Chi deve provare in una causa?
Chi fa valere il diritto prova i fatti costitutivi; chi si difende prova i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697).
Cosa succede se manca la prova?
Chi aveva l’onere di provare un fatto e non vi riesce soccombe su quel punto.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.