Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2695 Codice Civile: Forme e modalità della trascrizione

    Articolo 2695 Codice Civile: Forme e modalità della trascrizione

    Art. 2695 c.c. – Forme e modalità della trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

    In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

  • Art. 2696 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2696 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2696 c.c. Rinvio

    In vigore dal 19/04/1942

    Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

  • Articolo 2697 Codice Civile: Onere della prova

    Articolo 2697 Codice Civile: Onere della prova

    Art. 2697 c.c. – Onere della prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

    Spiegazione

    Fissa la regola dell’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

    Come funziona e quando si applica

    È una delle norme cardine del processo civile: distingue i fatti «costitutivi» (a carico di chi agisce) da quelli «estintivi, modificativi o impeditivi» (a carico di chi si difende). Chi non riesce a provare il fatto su cui ha l’onere perde su quel punto.

    Esempio pratico

    Chi chiede la restituzione di un prestito deve provare di averlo erogato; il debitore che afferma di aver già restituito la somma deve provare il pagamento.

    Domande frequenti

    Chi deve provare in una causa?

    Chi fa valere il diritto prova i fatti costitutivi; chi si difende prova i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697).

    Cosa succede se manca la prova?

    Chi aveva l’onere di provare un fatto e non vi riesce soccombe su quel punto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2698 Codice Civile: Patti relativi all’onere della prova

    Articolo 2698 Codice Civile: Patti relativi all’onere della prova

    Art. 2698 c.c. Patti relativi all’onere della prova

    In vigore dal 19/04/1942

    Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

  • Articolo 2699 Codice Civile: Atto pubblico

    Articolo 2699 Codice Civile: Atto pubblico

    Art. 2699 c.c. Atto pubblico

    In vigore dal 19/04/1942

    L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.

  • Articolo 2700 Codice Civile: Efficacia dell’atto pubblico

    Articolo 2700 Codice Civile: Efficacia dell’atto pubblico

    Art. 2700 c.c. – Efficacia dell’atto pubblico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Spiegazione

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Come funziona e quando si applica

    È il fondamento dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico (ad esempio il rogito notarile): per contestarne il contenuto coperto da fede privilegiata occorre la querela di falso. L’efficacia non copre invece la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti.

    Esempio pratico

    Nel rogito notarile fa piena prova, fino a querela di falso, il fatto che le parti abbiano reso davanti al notaio le dichiarazioni riportate; non che quelle dichiarazioni siano vere.

    Domande frequenti

    Che valore ha un atto pubblico come prova?

    Fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza e di ciò che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2701 Codice Civile: Conversione dell’atto pubblico

    Articolo 2701 Codice Civile: Conversione dell’atto pubblico

    Art. 2701 c.c. Conversione dell’atto pubblico

    In vigore dal 19/04/1942

    Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

  • Articolo 2702 Codice Civile: Efficacia della scrittura privata

    Articolo 2702 Codice Civile: Efficacia della scrittura privata

    Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata

    In vigore dal 19/04/1942

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

  • Articolo 2703 Codice Civile: Sottoscrizione autenticata

    Articolo 2703 Codice Civile: Sottoscrizione autenticata

    Art. 2703 c.c. Sottoscrizione autenticata

    In vigore dal 19/04/1942

    Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

    L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

  • Art. 2704 c.c.: Data della scrittura privata nei confronti dei t

    Art. 2704 c.c.: Data della scrittura privata nei confronti dei t

    Art. 2704 c.c. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

    In vigore dal 19/04/1942

    La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

    La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

    Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

    Spiegazione

    La data di una scrittura privata non autenticata non è certa né opponibile ai terzi finché non si verifica un fatto che ne provi con certezza l’anteriorità: la registrazione, la morte o l’impossibilità fisica di chi l’ha firmata, la riproduzione del contenuto in un atto pubblico, o altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità.

    Come funziona e quando si applica

    Tra le parti la scrittura fa piena prova della provenienza (art. 2702); ma verso i terzi la data «di comodo» non vale: serve un elemento oggettivo che la renda certa. È un tema cruciale in materia di prelazioni, fallimento e opponibilità degli atti.

    Esempio pratico

    Un contratto privato che reca la data 2020 ma è stato registrato solo nel 2024 non è opponibile, prima del 2024, a un terzo che vanti diritti sul bene.

    Domande frequenti

    Come si dà data certa a una scrittura privata?

    Con la registrazione, l’autentica notarile, una marca temporale/PEC, il timbro postale o qualsiasi fatto che provi con certezza l’anteriorità.

    Tra le parti la data conta?

    Tra le parti la scrittura fa prova; il problema della data certa riguarda l’opponibilità ai terzi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2705 Codice Civile: Telegramma

    Art. 2705 Codice Civile: Telegramma

    Art. 2705 c.c. – Telegramma

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

    La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

    Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

    Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

  • Art. 2706 c.c.: Conformità tra originale e riproduzione del tele

    Art. 2706 c.c.: Conformità tra originale e riproduzione del tele

    Art. 2706 c.c. Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

    In vigore dal 19/04/1942

    La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.

    Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.