Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2707 Codice Civile: Carte e registri domestici

    Articolo 2707 Codice Civile: Carte e registri domestici

    Art. 2707 c.c. – Carte e registri domestici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

    1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

    2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

  • Art. 2708 c.c.: Annotazione in calce, in margine o a tergo di un

    Art. 2708 c.c.: Annotazione in calce, in margine o a tergo di un

    Art. 2708 c.c. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

    In vigore dal 19/04/1942

    L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

    Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

  • Art. 2709 c.c.: Efficacia probatoria contro l’imprenditore

    Art. 2709 c.c.: Efficacia probatoria contro l’imprenditore

    Art. 2709 c.c. Efficacia probatoria contro l’imprenditore

    In vigore dal 19/04/1942

    I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

  • Articolo 2710 Codice Civile: Efficacia probatoria tra imprenditori

    Articolo 2710 Codice Civile: Efficacia probatoria tra imprenditori

    Art. 2710 c.c. Efficacia probatoria tra imprenditori

    In vigore dal 19/04/1942

    I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

  • Articolo 2711 Codice Civile: Comunicazione ed esibizione

    Articolo 2711 Codice Civile: Comunicazione ed esibizione

    Art. 2711 c.c. Comunicazione ed esibizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

    Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso.

    Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

  • Articolo 2712 Codice Civile: Riproduzioni meccaniche

    Articolo 2712 Codice Civile: Riproduzioni meccaniche

    Art. 2712 c.c. Riproduzioni meccaniche

    In vigore dal 19/04/1942

    Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

  • Articolo 2713 Codice Civile: Taglie o tacche di contrassegno

    Articolo 2713 Codice Civile: Taglie o tacche di contrassegno

    Art. 2713 c.c. Taglie o tacche di contrassegno

    In vigore dal 19/04/1942

    Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

  • Articolo 2714 Codice Civile: Copie di atti pubblici

    Articolo 2714 Codice Civile: Copie di atti pubblici

    Art. 2714 c.c. Copie di atti pubblici

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.

    La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

  • Art. 2715 c.c.: Copie di scritture private originali depositate

    Art. 2715 c.c.: Copie di scritture private originali depositate

    Art. 2715 c.c. Copie di scritture private originali depositate

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

  • Art. 2716 c.c.: Mancanza dell’atto originale o di copia deposita

    Art. 2716 c.c.: Mancanza dell’atto originale o di copia deposita

    Art. 2716 c.c. – Mancanza dell’atto originale o di copia depositata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.

    In mancanza dell’originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell’art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticità dell’originale mancante.

  • Articolo 2717 Codice Civile: Valore probatorio di altre copie

    Articolo 2717 Codice Civile: Valore probatorio di altre copie

    Art. 2717 c.c. Valore probatorio di altre copie

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.

  • Articolo 2718 Codice Civile: Valore probatorio di copie parziali

    Articolo 2718 Codice Civile: Valore probatorio di copie parziali

    Art. 2718 c.c. Valore probatorio di copie parziali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.