Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2768 Codice Civile: Crediti dipendenti da reato

    Articolo 2768 Codice Civile: Crediti dipendenti da reato

    Art. 2768 c.c. – Crediti dipendenti da reato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.

  • Art. 2769 c.c.: Sequestro della cosa soggetta a privilegio

    Art. 2769 c.c.: Sequestro della cosa soggetta a privilegio

    Art. 2769 c.c. – Sequestro della cosa soggetta a privilegio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.

  • Art. 2770 c.c.: Crediti per atti conservativi o di espropriazione

    Art. 2770 c.c.: Crediti per atti conservativi o di espropriazione

    Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

    Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.

  • Art. 2771 c.c.: Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

    Art. 2771 c.c.: Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

    Art. 2771 c.c. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

    Articolo abrogato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    [Abrogato]

  • Articolo 2772 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti

    Articolo 2772 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti

    Art. 2772 c.c. Crediti per tributi indiretti

    In vigore dal 19/04/1942

    Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

    I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

    Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

    Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

    Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

    Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

  • Articolo 2774 Codice Civile: Crediti per concessione di acque

    Articolo 2774 Codice Civile: Crediti per concessione di acque

    Art. 2774 c.c. Crediti per concessione di acque

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

    Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

  • Art. 2775 c.c.: Contributi per opera di bonifica e di migliorame

    Art. 2775 c.c.: Contributi per opera di bonifica e di migliorame

    Art. 2775 c.c. – Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per i contributi indicati dall’art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

    La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.

  • Articolo 2776 Codice Civile: Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Articolo 2776 Codice Civile: Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Art. 2776 c.c. – Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

    I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

    I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

  • Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri c

    Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri c

    Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

    Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:

    a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, n. 1;

    b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

    c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

    I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis .

  • Articolo 2778 Codice Civile: Ordine degli altri privilegi sui mobili

    Articolo 2778 Codice Civile: Ordine degli altri privilegi sui mobili

    Art. 2778 c.c. – Ordine degli altri privilegi sui mobili Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine degli altri privilegi sui mobili Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

    1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;

    2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

    3) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ;

    4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;

    5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall’articolo 2757;

    6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

    7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;

    8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

    9) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 ;

    10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

    11) i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767;

    12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;

    13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;

    14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;

    15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;

    16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

    17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’articolo 2751;

    18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;

    19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;

    20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’articolo 2752.

  • Art. 2779 c.c.: Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autove

    Art. 2779 c.c.: Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autove

    Art. 2779 c.c. – Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono proposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri .

  • Articolo 2780 Codice Civile: Ordine dei privilegi sugli immobili

    Articolo 2780 Codice Civile: Ordine dei privilegi sugli immobili

    Art. 2780 c.c. – Ordine dei privilegi sugli immobili. Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine dei privilegi sugli immobili.

    Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

    1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;

    2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;

    3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;

    4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;

    5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.

    5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775-bis.