Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti

    Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti

    Art. 2806 c.c. – Pegno di diritti diversi dai crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2807 Codice Civile: Norme applicabili al pegno di crediti

    Articolo 2807 Codice Civile: Norme applicabili al pegno di crediti

    Art. 2807 c.c. Norme applicabili al pegno di crediti

    In vigore dal 19/04/1942

    Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente.

  • Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca

    Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca

    Art. 2808 c.c. Costituzione ed effetti dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

    L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

    L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

    Spiegazione

    L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene – anche nei confronti del terzo che l’ha acquistato – e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

    Come funziona e quando si applica

    È la principale garanzia reale immobiliare. Due caratteri chiave: il diritto di seguito (segue il bene anche se venduto) e la prelazione (pagamento prioritario rispetto ai creditori chirografari). Senza iscrizione non c’è ipoteca.

    Esempio pratico

    La banca iscrive ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo: se non paghi, può farla espropriare e soddisfarsi con preferenza, anche se nel frattempo l’hai venduta.

    Domande frequenti

    Come nasce l’ipoteca?

    Con l’iscrizione nei registri immobiliari: è l’iscrizione a costituirla, non il semplice accordo.

    Cosa dà l’ipoteca al creditore?

    Il diritto di espropriare il bene (anche verso un terzo acquirente) e di essere pagato con preferenza sul ricavato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

    Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

    Art. 2809 c.c. Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

    Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

  • Articolo 2810 Codice Civile: Oggetto dell’ipoteca

    Articolo 2810 Codice Civile: Oggetto dell’ipoteca

    Art. 2810 c.c. – Oggetto dell’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono capaci d’ipoteca:

    1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

    2) l’usufrutto dei beni stessi;

    3) il diritto di superficie;

    4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

    Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

    Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

    Spiegazione

    Elenca i beni e i diritti capaci d’ipoteca: gli immobili in commercio con le loro pertinenze, l’usufrutto sugli stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e del concedente, le rendite dello Stato e altri diritti indicati dalla legge.

    Come funziona e quando si applica

    Completa l’art. 2808 indicando su cosa l’ipoteca può essere iscritta. Sono inclusi anche alcuni diritti reali (usufrutto, superficie, enfiteusi), non solo la piena proprietà; alcune ipoteche speciali sono equiparate a privilegi.

    Esempio pratico

    Si può iscrivere ipoteca non solo sulla piena proprietà di un immobile, ma anche, ad esempio, sul diritto di superficie o sull’usufrutto.

    Domande frequenti

    Su cosa si può iscrivere ipoteca?

    Su immobili in commercio e relative pertinenze, usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi e gli altri diritti indicati dall’art. 2810.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2811 Codice Civile: Miglioramenti e accessioni

    Articolo 2811 Codice Civile: Miglioramenti e accessioni

    Art. 2811 c.c. – Miglioramenti e accessioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

  • Articolo 2812 Codice Civile: Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

    Articolo 2812 Codice Civile: Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

    Art. 2812 c.c. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

    In vigore dal 19/04/1942

    Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

    Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

    Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

    Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.

    Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

  • Articolo 2813 Codice Civile: Pericolo di danno alle cose ipotecate

    Articolo 2813 Codice Civile: Pericolo di danno alle cose ipotecate

    Art. 2813 c.c. Pericolo di danno alle cose ipotecate

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

  • Art. 2814 c.c.: Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

    Art. 2814 c.c.: Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

    Art. 2814 c.c. Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

    In vigore dal 19/04/1942

    Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

    Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.

  • Art. 2815 c.c.: Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto

    Art. 2815 c.c.: Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto

    Art. 2815 c.c. Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà.

    Nel caso di devoluzione o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

    Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.

    Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

  • Articolo 2816 Codice Civile: Ipoteca sul diritto di superficie

    Articolo 2816 Codice Civile: Ipoteca sul diritto di superficie

    Art. 2816 c.c. Ipoteca sul diritto di superficie

    In vigore dal 19/04/1942

    Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

    Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

  • Articolo 2817 Codice Civile: Persone a cui compete

    Articolo 2817 Codice Civile: Persone a cui compete

    Art. 2817 c.c. – Persone a cui compete

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno ipoteca legale:

    1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;

    2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

    3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale