Art. 2812 c.c. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
In vigore dal 19/04/1942
Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.
Spiegazione
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene – anche nei confronti del terzo che l’ha acquistato – e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
Come funziona e quando si applica
È la principale garanzia reale immobiliare. Due caratteri chiave: il diritto di seguito (segue il bene anche se venduto) e la prelazione (pagamento prioritario rispetto ai creditori chirografari). Senza iscrizione non c’è ipoteca.
Esempio pratico
La banca iscrive ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo: se non paghi, può farla espropriare e soddisfarsi con preferenza, anche se nel frattempo l’hai venduta.
Domande frequenti
Come nasce l’ipoteca?
Con l’iscrizione nei registri immobiliari: è l’iscrizione a costituirla, non il semplice accordo.
Cosa dà l’ipoteca al creditore?
Il diritto di espropriare il bene (anche verso un terzo acquirente) e di essere pagato con preferenza sul ricavato.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.