Autore: Andrea Marton

  • Art. 2830 c.c.: Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità benefic

    Art. 2830 c.c.: Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità benefic

    Art. 2830 c.c. Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

    In vigore dal 19/04/1942

    Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

  • Art. 2831 c.c.: Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o

    Art. 2831 c.c.: Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o

    Art. 2831 c.c. – Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

    Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’art. 2843.

    Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l’annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

  • Art. 2834 c.c.: Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e

    Art. 2834 c.c.: Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e

    Art. 2834 c.c. – Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente .

  • Articolo 2835 Codice Civile: Iscrizione in base a scrittura privata

    Articolo 2835 Codice Civile: Iscrizione in base a scrittura privata

    Art. 2835 c.c. Iscrizione in base a scrittura privata

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

    Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

    L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari.

  • Art. 2836 c.c.: Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

    Art. 2836 c.c.: Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

    Art. 2836 c.c. – Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52 .

  • Articolo 2837 Codice Civile: Atti formati all’estero

    Articolo 2837 Codice Civile: Atti formati all’estero

    Art. 2837 c.c. Atti formati all’estero

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati.

  • Articolo 2838 Codice Civile: Somma per cui l’iscrizione è eseguita

    Articolo 2838 Codice Civile: Somma per cui l’iscrizione è eseguita

    Art. 2838 c.c. Somma per cui l’iscrizione è eseguita

    In vigore dal 19/04/1942

    Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione.

    Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.

  • Articolo 2839 Codice Civile: Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

    Articolo 2839 Codice Civile: Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

    Art. 2839 c.c. – Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

    La nota deve indicare:

    1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.

    Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’articolo 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;

    2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari;

    3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

    4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa;

    5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

    6) il tempo della esigibilità;

    7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’articolo 2826 .

  • Articolo 2840 Codice Civile: Certificato dell’iscrizione

    Articolo 2840 Codice Civile: Certificato dell’iscrizione

    Art. 2840 c.c. – Certificato dell’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.

    I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’art. 2664.

  • Art. 2841 c.c.: Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

    Art. 2841 c.c.: Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

    Art. 2841 c.c. Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

    In vigore dal 19/04/1942

    L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati.

    Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

  • Articolo 2842 Codice Civile: Variazione del domicilio eletto

    Articolo 2842 Codice Civile: Variazione del domicilio eletto

    Art. 2842 c.c. Variazione del domicilio eletto

    In vigore dal 19/04/1942

    E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

    Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.

    La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

  • Art. 2843 c.c.: Annotazione di cessione, di surrogazione e di al

    Art. 2843 c.c.: Annotazione di cessione, di surrogazione e di al

    Art. 2843 c.c. – Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.

    La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finchè l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

    Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.