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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, che non riconosce al lavoratore infortunato un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro per il danno differenziale. La questione era già stata esaminata in precedenza e dichiarata manifestamente infondata.
Di cosa si tratta
Un lavoratore vittima di infortunio sul lavoro aveva subito un danno differenziale (ossia la differenza tra il danno effettivamente subito e quanto già risarcito dall’INAIL). Poiché il datore di lavoro era fallito, il lavoratore aveva cercato di agire direttamente contro l’assicuratore del datore di lavoro. L’art. 1917, secondo comma, c.c. prevede tuttavia che il terzo danneggiato non abbia azione diretta contro l’assicuratore di responsabilità civile.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non riconosce al lavoratore infortunato l’azione diretta contro l’assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione. La stessa norma era già stata sottoposta alla Corte, che con ordinanza n. 457/2006 l’aveva dichiarata manifestamente infondata. La Corte di cassazione, pur richiamando tale precedente, non aveva fornito argomenti nuovi tali da superare quella valutazione, rendendo la questione inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente che voglia riproporre la stessa questione deve fornire argomenti nuovi e specifici tali da superare il precedente. In assenza di tali argomenti, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa è il danno differenziale da infortunio sul lavoro?
Il danno differenziale è la parte di danno subito dal lavoratore per un infortunio sul lavoro che eccede quanto già liquidato dall’INAIL. L’INAIL copre solo il danno patrimoniale (perdita di capacità lavorativa), mentre il danno biologico e morale può essere fatto valere dal lavoratore come danno differenziale contro il datore di lavoro.
Il lavoratore può agire direttamente contro l’assicuratore del datore di lavoro?
In base all’art. 1917 c.c., no: il contratto di assicurazione della responsabilità civile non attribuisce al terzo danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore. La Corte ha confermato che questa regola non contrasta con la Costituzione.
Cosa succede se il datore di lavoro è fallito?
Il lavoratore può insinuarsi al passivo fallimentare per il credito da danno differenziale, ma non può agire direttamente contro l’assicuratore del datore di lavoro. Questa limitazione è stata ritenuta non incostituzionale dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro
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