In sintesi
- Se l'usufrutto ha per oggetto una mandria o un gregge, l'usufruttuario è obbligato a rimpiazzare con i nati gli animali che muoiono per cause naturali o periscono per accidente.
- Se il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario (epizoozia, calamità), questi è tenuto solo a restituire le pelli o il valore equivalente.
- L'usufruttuario percepisce i frutti del gregge: latte, lana, agnelli, vitelli, prodotti ordinari dell'allevamento.
- La norma bilanciaa godimento dei frutti dell'allevamento con la conservazione del capitale-bestiame per il nudo proprietario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 994 c.c. – Perimento delle mandre o dei greggi
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Indice dei contenuti
L'usufrutto su un'universalità di animali
L'articolo 994 del Codice civile affronta una delle ipotesi più peculiari dell'usufrutto: quella che ha per oggetto una mandria di bovini o un gregge di ovini, considerati nel loro complesso come universalità di mobili. La disciplina si discosta dal regime ordinario perché il bene è naturalmente soggetto a continua trasformazione: gli animali muoiono, nascono, vengono venduti, sostituiti. Il legislatore costruisce un meccanismo dinamico, in cui l'usufruttuario percepisce i frutti naturali, come latte, lana e prole, ma deve mantenere integro il capitale rappresentato dal numero di capi originario. La logica giuridica e quella zootecnica si intrecciano in modo significativo.
L'obbligo di surrogazione
Il principio fondamentale è la surrogazione automatica degli animali periti con i nati. Tizio costituisce a favore di Caio l'usufrutto su un gregge di cento pecore; alcune muoiono per cause naturali e altrettante nascono. Caio non acquisisce immediatamente i nati come frutti propri: deve prima reintegrare con essi il numero originario. Solo quando, dedotti i nati impiegati nella surrogazione, residuano agnelli o vitelli eccedenti la consistenza iniziale, questi spettano all'usufruttuario come autentici frutti. Il meccanismo evita che la rotazione naturale del bestiame conduca progressivamente a un depauperamento del capitale zootecnico.
La condizione cronologica del numero mancante
L'obbligo non scatta automaticamente, ma solo dopo che la mandria o il gregge è effettivamente diminuita. La formulazione della norma è significativa: il legislatore non impone una sostituzione preventiva animale per animale, ma una verifica complessiva. Caio, finché il gregge resta numericamente intatto, può disporre dei nati come frutti; quando inizia il deficit, deve destinare i nati alla reintegrazione. La gestione, nella pratica, richiede registrazioni accurate, tipicamente attraverso i registri sanitari, le banche dati BDN per i ruminanti e i passaporti degli animali da reddito. Una corretta tenuta documentale rende inequivoca la posizione delle parti al termine del rapporto.
Il perimento totale per causa non imputabile
Il secondo comma disciplina l'ipotesi catastrofica: la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, come un'epizoozia o un evento accidentale grave. In questo caso, l'usufruttuario non è tenuto a ricostituire da zero il patrimonio zootecnico, ma deve solo rendere conto delle pelli o del loro valore, ossia di quanto residua del capitale dopo l'evento. La norma ripartisce il rischio del caso fortuito sul nudo proprietario, coerentemente con il principio res perit domino. La prova della non imputabilità del perimento spetta all'usufruttuario, che dovrà documentare le misure di prevenzione adottate.
Imputabilità e responsabilità
Se invece il perimento, anche totale, è imputabile all'usufruttuario, ad esempio per incuria, alimentazione inadeguata, mancata vaccinazione, omessa profilassi sanitaria, la responsabilità si estende all'intero valore del bestiame perduto. Il commercialista che assiste un'azienda zootecnica in usufrutto deve verificare il rispetto degli obblighi sanitari e gestionali e suggerire un'assicurazione contro le epizoozie, soluzione frequente nella prassi per ripartire i rischi e tutelare entrambe le parti. Si raccomanda inoltre la redazione di un protocollo sanitario condiviso tra usufruttuario e nudo proprietario, soprattutto negli allevamenti di pregio, in modo da prevenire contestazioni in caso di eventi avversi.
Domande frequenti
Se muoiono alcune pecore del gregge in usufrutto, l'usufruttuario deve comprarne di nuove?
No, non deve acquistarne di nuove a proprie spese. Deve però reintegrare le perdite con i nati del gregge: gli agnelli nati coprono in prima battuta le perdite. Solo l'eccedenza dei nati rispetto alle perdite è frutto disponibile per l'usufruttuario.
Se un'epizoozia stermina tutto il gregge, l'usufruttuario deve restituire un gregge intero?
No. Se il gregge perisce interamente per causa non imputabile (epizoozia, calamità), l'usufruttuario è tenuto solo a restituire le pelli degli animali morti o il loro valore equivalente, non a ricostruire l'intero gregge. Il rischio del perimento totale per causa fortuita è supportato dal nudo proprietario.
I nati del gregge appartengono all'usufruttuario?
Sì, ma solo quelli che eccedono la reintegrazione delle perdite. I nati servono prima a mantenere la consistenza del gregge; il surplus è frutto naturale dell'usufrutto. L'usufruttuario può vendere o consumare i nati eccedenti liberamente.
L'usufruttuario può vendere gli animali adulti del gregge?
Può vendere gli animali che eccedono la normale consistenza del gregge o quelli da riforma (animali vecchi che smettono di produrre), purché la consistenza globale resti sostanzialmente mantenuta. La vendita sistematica che riduca il gregge al di sotto della consistenza iniziale è un abuso del diritto.
Il latte e la lana prodotti dal gregge spettano all'usufruttuario?
Sì, completamente. Latte, lana, formaggio, uova e tutti gli altri prodotti periodici del bestiame sono frutti naturali dell'universalità e appartengono all'usufruttuario durante l'intero periodo del godimento.
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