In sintesi
- Regola generale: un terzo all'esercente, due terzi all'equipaggio: quando l'aeromobile non è strutturalmente attrezzato per il soccorso, il compenso si divide in un terzo per l'esercente e due terzi per i componenti dell'equipaggio.
- Ripartizione proporzionale alla retribuzione: la quota spettante all'equipaggio è suddivisa tra i componenti in ragione della retribuzione individuale, con possibile adeguamento in base all'opera prestata nel soccorso.
- Quota minima garantita all'equipaggio: la quota da ripartire tra l'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero compenso, anche quando l'aeromobile è attrezzato per il soccorso.
- Tutela imperativa: il limite della metà è inderogabile in peius per i lavoratori; nessun accordo può comprimere la quota dell'equipaggio al di sotto di tale soglia.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 988 Codice della Navigazione — Ripartizione del compenso
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando l'aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'esercente e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 988 del Codice della navigazione introduce la regola di ripartizione interna del compenso di assistenza o salvataggio tra l'esercente dell'aeromobile e i componenti dell'equipaggio. La norma risponde a una logica di giustizia distributiva: l'equipaggio è il soggetto che fisicamente esegue le operazioni di soccorso, affronta i rischi operativi e impiega le proprie energie nell'intervento; l'esercente mette a disposizione il mezzo e sopporta i costi assicurativi e di gestione. La spartizione due terzi/un terzo a favore dell'equipaggio riflette questa diversa intensità di contribuzione.
La distinzione tra aeromobile strutturalmente attrezzato e non attrezzato per il soccorso
La norma distingue due situazioni. La prima — regolata dalla proporzione un terzo/due terzi — riguarda gli aeromobili non strutturalmente attrezzati ed equipaggiati per prestare soccorso: aerei commerciali, aeromobili da turismo, aerei cargo che si trovano ad intervenire in operazioni di soccorso in modo occasionale. In questi casi, il fatto che il mezzo e i suoi operatori abbiano compiuto un'operazione estranea alla loro attività ordinaria giustifica una quota elevata per l'equipaggio. La seconda situazione — per la quale la norma prevede solo il limite minimo della metà — riguarda gli aeromobili professionalmente attrezzati per il soccorso: elicotteri di soccorso privati, aeromobili antincendio, mezzi SAR privati. In questo caso l'esercente ha già incorporato i costi del soccorso nella struttura dell'impresa e il compenso che ottiene remunera anche tale investimento; la proporzione interna è quindi lasciata all'accordo contrattuale, purché l'equipaggio riceva almeno la metà.
Il criterio di ripartizione interna all'equipaggio
La quota spettante collettivamente all'equipaggio viene poi suddivisa tra i singoli componenti «in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata». Il criterio retributivo garantisce una distribuzione proporzionale alla posizione gerarchica e professionale del lavoratore: il comandante, che percepisce una retribuzione più elevata, riceve una quota maggiore. Il criterio dell'opera prestata consente di modulare questa distribuzione di base in funzione del contributo specifico fornito nel soccorso: un tecnico di bordo che ha eseguito manovre tecniche complesse durante il soccorso riceverà una quota superiore rispetto a quanto il solo criterio retributivo attribuirebbe.
Il limite minimo inderogabile della metà
Il secondo comma dell'art. 988 stabilisce che «la quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso». Questo limite ha carattere imperativo: è inderogabile in peius per i lavoratori, indipendentemente da quanto previsto dal contratto di arruolamento o dall'accordo con l'assistito. La clausola ha la funzione di norma di chiusura del sistema: anche negli aeromobili strutturalmente attrezzati per il soccorso — per i quali la proporzione un terzo/due terzi non si applica automaticamente — l'equipaggio conserva almeno la metà del compenso come quota minima garantita. La violazione di questa previsione determina la nullità parziale della clausola contrattuale in eccedenza, sostituita di diritto dal limite legale.
Coordinamento con l'art. 986 e profili lavoristici
La norma si coordina strettamente con l'art. 986, che assicura ai componenti dell'equipaggio l'inefficacia degli accordi sul compenso non accettati individualmente o non approvati dal sindacato. L'art. 988 si occupa della ripartizione interna una volta che il compenso complessivo sia stato determinato; l'art. 986 si occupa della valenza di tale determinazione nei confronti dell'equipaggio. Insieme, le due norme costruiscono un sistema di tutela che assicura all'equipaggio non solo una quota garantita del compenso (art. 988) ma anche il potere di contestare la misura complessiva del compenso determinata senza il loro consenso (art. 986). Sul piano lavoristico, le quote spettanti ai singoli componenti dell'equipaggio costituiscono crediti di lavoro, assistiti dai privilegi previsti dagli artt. 552 e seguenti del Codice della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Aereo commerciale che soccorre un bimotore avariato
Un aereo commerciale pilotato da Tizio e con un equipaggio di sei persone devia dalla rotta e assiste un bimotore privato, conseguendo un compenso di 60.000 euro. Poiché l'aereo non è strutturalmente attrezzato per il soccorso, 20.000 euro (un terzo) spettano all'esercente della compagnia aerea e 40.000 euro (due terzi) sono ripartiti tra i sei componenti dell'equipaggio in proporzione alla retribuzione e all'opera prestata da ciascuno.
Caso 2: Elicottero SAR privato e quota minima garantita
Caio gestisce una società di elicotteri professionalmente attrezzati per il soccorso; nel contratto di arruolamento dell'equipaggio ha previsto che in caso di operazioni di soccorso remunerate l'equipaggio percepisca solo il 40% del compenso. La clausola è nulla per violazione del limite imperativo dell'art. 988: l'equipaggio ha diritto a ricevere almeno il 50% del compenso conseguito, indipendentemente dal contratto.
Caso 3: Ripartizione interna con contributi differenziati
Durante un'operazione di soccorso a un aeromobile precipitato, il tecnico di bordo Sempronio ha eseguito manovre di recupero particolarmente complesse, mentre il resto dell'equipaggio ha svolto funzioni ordinarie. In sede di ripartizione dei due terzi del compenso, l'esercente tiene conto di questo contributo straordinario attribuendo a Sempronio una quota superiore a quella che risulterebbe dal solo criterio proporzionale alla retribuzione, conformemente al criterio dell'opera prestata previsto dall'art. 988.
Domande frequenti
Come viene ripartito il compenso di soccorso tra esercente e equipaggio?
Quando l'aeromobile non è strutturalmente attrezzato per il soccorso, un terzo spetta all'esercente e due terzi ai componenti dell'equipaggio; se il mezzo è professionalmente attrezzato per il soccorso, la proporzione è libera ma l'equipaggio non può ricevere meno della metà.
Cosa succede se il contratto prevede una quota inferiore alla metà per l'equipaggio?
La clausola è nulla per violazione del limite imperativo dell'art. 988; la quota viene sostituita di diritto con il minimo legale del 50%.
Come viene suddiviso il compenso tra i singoli componenti dell'equipaggio?
In proporzione alla retribuzione individuale, con possibile adeguamento in base all'opera specificamente prestata da ciascuno nell'operazione di soccorso.
Il comandante dell'aeromobile ha una quota maggiore degli altri componenti?
In linea di principio sì, perché la retribuzione del comandante è generalmente più elevata e il criterio retributivo è il parametro principale di ripartizione interna.
Le quote spettanti all'equipaggio sono crediti di lavoro privilegiati?
Sì: i crediti dei componenti dell'equipaggio derivanti dal compenso di soccorso sono crediti di lavoro assistiti dai privilegi previsti dagli artt. 552 e seguenti del Codice della navigazione.
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