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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Diritto di rivalsa: nei casi previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato.
  • Fondamento della rivalsa: la norma consente all'assicuratore di recuperare quanto corrisposto al terzo nei casi in cui, per disposizione di legge, era tenuto a pagare pur non dovendo essere definitivamente il soggetto inciso.
  • Coordinamento sistematico: l'articolo chiude la Sezione I sull'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie e apre la Sezione II sull'assicurazione per danni da urto.
  • Ambito applicativo: la rivalsa opera solo nei casi tassativamente individuati dai commi richiamati dell'articolo precedente (art. 1015), non in via generale.
  • Tutela del terzo: il meccanismo garantisce che il terzo riceva comunque il risarcimento, con la rivalsa che opera poi nel rapporto interno tra assicuratore ed esercente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1016 Codice della Navigazione — Azione di rivalsa dell’assicuratore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato. Sezione II Assicurazione della responsabilità per danni da urto

In sintesi

  • Diritto di rivalsa: nei casi previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato.
  • Fondamento della rivalsa: la norma consente all'assicuratore di recuperare quanto corrisposto al terzo nei casi in cui, per disposizione di legge, era tenuto a pagare pur non dovendo essere definitivamente il soggetto inciso.
  • Coordinamento sistematico: l'articolo chiude la Sezione I sull'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie e apre la Sezione II sull'assicurazione per danni da urto.
  • Ambito applicativo: la rivalsa opera solo nei casi tassativamente individuati dai commi richiamati dell'articolo precedente (art. 1015), non in via generale.
  • Tutela del terzo: il meccanismo garantisce che il terzo riceva comunque il risarcimento, con la rivalsa che opera poi nel rapporto interno tra assicuratore ed esercente.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione della rivalsa nell'assicurazione obbligatoria

L'art. 1016 del Codice della navigazione introduce l'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'esercente, quale strumento di chiusura del sistema dell'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie. La norma è strettamente collegata all'art. 1015 (di cui richiama i commi secondo, terzo e quarto), che disciplina le situazioni in cui l'assicuratore è comunque tenuto a risarcire il terzo danneggiato nonostante il verificarsi di circostanze che avrebbero potuto giustificare il diniego della copertura nei rapporti interni tra assicuratore ed esercente.

Il meccanismo della rivalsa è coerente con la funzione dell'assicurazione obbligatoria: la tutela dei terzi deve essere garantita anche quando l'esercente si trova in una situazione di inadempimento contrattuale o di violazione di disposizioni di legge. Per evitare che le irregolarità del rapporto assicurativo si riverberino in danno dei terzi estranei, la legge impone all'assicuratore di pagare comunque, riservandogli poi la possibilità di recuperare quanto versato direttamente dall'esercente responsabile.

I casi che danno luogo alla rivalsa

L'art. 1016 non è autosufficiente: per comprenderne l'ambito applicativo occorre riferirsi ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1015. Tali commi disciplinano situazioni tipiche in cui la copertura assicurativa opera nei confronti del terzo ma dovrebbe, in base al contratto o alla legge, non operare nei rapporti tra le parti: ad esempio, il caso in cui l'esercente abbia violato obblighi contrattuali o di legge, o abbia causato il sinistro in circostanze che avrebbero escluso la copertura se non vi fosse stato il meccanismo di garanzia per i terzi.

La tassatività del rinvio ai soli commi secondo, terzo e quarto — e non al comma primo — è significativa: indica che non tutte le situazioni in cui l'assicuratore paga danno luogo a rivalsa, ma solo quelle specificamente individuate dal legislatore come casi in cui esiste un titolo giuridico per il recupero interno.

Struttura e natura dell'azione di rivalsa

L'azione di rivalsa ha natura di diritto di regresso: l'assicuratore, dopo aver pagato il terzo danneggiato nell'adempimento del proprio obbligo di garanzia imposto dalla legge, si surroga nella posizione creditoria nei confronti dell'esercente per la somma corrisposta. Il diritto si fonda sull'ingiustificato arricchimento dell'esercente che beneficia dell'estinzione del debito risarcitorio verso il terzo, in presenza di una situazione che avrebbe dovuto escludere la copertura.

La somma oggetto di rivalsa è quella pagata al terzo danneggiato, non il premio o altri importi contrattuali. L'assicuratore può quindi recuperare l'esatto importo del risarcimento corrisposto, nei limiti previsti dalla legge e dalla polizza. Non è ammessa la rivalsa per importi superiori a quelli effettivamente versati al terzo.

Coordinamento con il sistema delle esclusioni (art. 1012)

L'art. 1016 va letto in coordinamento con l'art. 1012 sulle esclusioni e con l'art. 1015. Nei casi di esclusione previsti dall'art. 1012 (danni fuori territorio, dolo dell'esercente), l'assicuratore in linea di principio non deve nemmeno pagare al terzo. Quando invece, per effetto di specifiche disposizioni (commi 2-4 art. 1015), l'assicuratore è comunque tenuto a pagare nonostante una circostanza che avrebbe potuto giustificare un'eccezione, scatta la rivalsa dell'art. 1016.

Profili pratici

Dal punto di vista pratico, l'esercente deve essere consapevole che il pagamento da parte dell'assicuratore al terzo danneggiato non lo esonera dalla responsabilità definitiva nei casi previsti dall'art. 1015. L'azione di rivalsa può essere esercitata dall'assicuratore dopo aver liquidato il sinistro, e l'esercente potrà essere convenuto per importi anche rilevanti. È quindi fondamentale che l'esercente si attenga scrupolosamente agli obblighi contrattuali e di legge, anche per prevenire il rischio di azioni di rivalsa.

Casi pratici

Caso 1: Rivalsa per violazione di obblighi contrattuali da parte dell'esercente

Tizio, esercente assicurato, ha omesso di comunicare all'assicuratore una modifica sostanziale dell'attività operativa, violando un obbligo contrattuale che avrebbe consentito all'assicuratore di rivalutare il rischio. A seguito di un sinistro con danni a terzi sulla superficie, l'assicuratore paga il risarcimento al terzo in applicazione della disciplina di garanzia pubblica, ma successivamente agisce in rivalsa contro Tizio per l'intera somma versata, in base all'art. 1016.

Caso 2: Rivalsa e recupero integrale dell'indennizzo

Caio ha causato danni a terzi sulla superficie in circostanze che rientrano in uno dei casi previsti dai commi 2-4 dell'art. 1015. L'assicuratore corrisponde al terzo danneggiato un indennizzo di 150.000 euro e notifica a Caio l'atto di rivalsa per la medesima somma. Caio, non avendo risorse sufficienti, è costretto a far fronte alla rivalsa mediante la cessione di beni patrimoniali, poiché l'azione di rivalsa ex art. 1016 è opponibile nei suoi confronti senza possibilità di eccezioni fondate sul rapporto assicurativo.

Caso 3: Limiti della rivalsa: importo non eccedibile

Sempronio subisce un'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore che aveva liquidato un sinistro. Sempronio contesta che l'assicuratore stia richiedendo, oltre al risarcimento pagato al terzo, anche le spese legali e gli interessi maturati nel corso del giudizio promosso dal terzo stesso. Il tribunale accerta che la rivalsa di cui all'art. 1016 è limitata alla «somma pagata al terzo danneggiato»: le spese e gli interessi non rientrano nell'oggetto della rivalsa legale, salvo diverso accordo contrattuale.

Domande frequenti

Quando l'assicuratore ha diritto di rivalsa contro l'esercente?

Nei casi tassativamente previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1015 cod. nav., ossia nelle situazioni in cui l'assicuratore è tenuto a pagare il terzo danneggiato pur sussistendo circostanze che avrebbero giustificato un'eccezione nel rapporto interno con l'esercente.

Per quale importo può essere esercitata la rivalsa?

La rivalsa è limitata alla somma effettivamente pagata al terzo danneggiato. L'assicuratore non può richiedere più di quanto ha corrisposto al terzo in forza del proprio obbligo di garanzia.

Il pagamento al terzo da parte dell'assicuratore libera definitivamente l'esercente?

No nei casi previsti dall'art. 1016. L'esercente può essere convenuto in rivalsa dall'assicuratore per l'importo versato al terzo, rimanendo l'unico soggetto definitivamente inciso dall'obbligazione risarcitoria in tali fattispecie.

Qual è la differenza tra rivalsa e regresso assicurativo?

La rivalsa ex art. 1016 è una forma specifica di regresso legale previsto per l'assicurazione obbligatoria della navigazione aerea. L'assicuratore che ha pagato il terzo si surroga nella posizione creditoria e agisce contro l'esercente per recuperare quanto versato.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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