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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente responsabile ai sensi degli artt. 965-967 è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima.
  • Il limite opera per incidente e per ciascun aeromobile, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
  • Il riferimento alla normativa comunitaria (Reg. CE n. 785/2004) consente un aggiornamento automatico dei massimali senza necessità di modifica legislativa interna.
  • La limitazione si applica alla responsabilità per danni a terzi sulla superficie (artt. 965-966) e per danni da spostamento d'aria (art. 967).
  • Il sistema garantisce al danneggiato un risarcimento certo entro i massimali assicurativi e protegge l'esercente da un rischio economico illimitato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 971 Codice della Navigazione — Limiti del risarcimento complessivo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 971 del Codice della navigazione introduce il principio della limitazione del risarcimento complessivo per i danni a terzi sulla superficie causati dall'esercente di aeromobile ai sensi degli artt. 965-967. La norma rappresenta uno dei cardini del sistema di responsabilità aeronautica codificato nel Titolo II del Libro III del Codice: la responsabilità dell'esercente verso i terzi non è illimitata, ma è contenuta entro soglie determinate per riferimento alle coperture assicurative minime comunitarie, da computarsi per incidente e per aeromobile. Questo approccio — comune sia al diritto marittimo sia al diritto aeronautico internazionale — riflette la duplice esigenza di tutelare i terzi danneggiati (garantendo loro un risarcimento certo e non meramente teorico) e di preservare la sostenibilità economica del trasporto aereo.

Il meccanismo del rinvio alla normativa comunitaria

La tecnica legislativa adottata dall'art. 971 è quella del rinvio mobile alla normativa comunitaria in materia di copertura assicurativa minima: i limiti non sono espressi in cifre fisse nella legge italiana, ma dipendono dai valori stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Attualmente, il principale atto normativo di riferimento è il Reg. CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, entrato in vigore il 1° maggio 2005. Tale regolamento — direttamente applicabile in tutti gli Stati membri — fissa coperture minime per la responsabilità verso i terzi in funzione della categoria di peso massimo al decollo (Maximum Take-off Weight, MTOW) dell'aeromobile, espresse in Diritti Speciali di Prelievo (DSP, la valuta contabile del Fondo Monetario Internazionale). Il rinvio mobile garantisce l'automatico aggiornamento dei massimali ogni volta che la normativa comunitaria li adegui, senza necessità di intervento legislativo interno.

La struttura per classi di peso e la determinazione del limite

Il Reg. CE n. 785/2004 all'art. 7 articola le coperture minime per la responsabilità verso i terzi in diverse classi di peso: per aeromobili con MTOW inferiore a 500 kg la copertura minima è di 750.000 DSP; le classi aumentano progressivamente fino a valori di oltre un miliardo di DSP per i velivoli più grandi. Il limite dell'art. 971 del Codice corrisponde dunque al valore corrispondente alla classe di peso dell'aeromobile coinvolto nel sinistro. Se i danni effettivamente subìti dai terzi sulla superficie superano il massimale, l'eccedenza non è risarcita dall'esercente: ciò costituisce un rischio residuale che grava sui danneggiati, attenuato dalle garanzie assicurative obbligatorie. Nella prassi, la compagnia assicuratrice dell'esercente copre i sinistri fino al massimale contrattualmente pattuito (che non può essere inferiore al minimo legale), e i procedimenti di liquidazione del danno si svolgono in questo perimetro.

Coordinamento con gli artt. 965-967 e con la disciplina internazionale

L'art. 971 si coordina con le disposizioni che individuano i soggetti responsabili (artt. 965-967) e con quelle che disciplinano i rapporti interni tra esercenti (artt. 968-970). In particolare, l'art. 969 estende il limite dell'art. 971 anche ai rapporti di regresso tra esercenti solidalmente obbligati, evitando che la solidarietà esterna sia aggirata sul piano interno. Sul versante internazionale, la Convenzione di Roma del 1952 sui danni a terzi sulla superficie aveva introdotto un sistema analogo di limitazione basato sul peso dell'aeromobile (calcolato in franchi oro Poincaré per chilogrammo), con massimali che però risultavano oggi ben al di sotto dei valori del Reg. CE n. 785/2004. Il sistema comunitario ha di fatto superato quello convenzionale per gli aeromobili operanti nell'Unione europea.

Profili applicativi e limiti della tutela del danneggiato

Il sistema della limitazione del risarcimento presenta luci e ombre sotto il profilo della tutela del danneggiato. Sul lato positivo, la previsione di un massimale assicurativo minimo garantisce che il terzo sulla superficie ottenga un risarcimento effettivo (poiché l'esercente è obbligatoriamente assicurato), anche in caso di insolvenza dell'esercente. Sul lato negativo, qualora il danno effettivo superi il massimale — il che può accadere in caso di disastri aerei con vittime multiple o danni materiali ingenti — i danneggiati non possono attingere al patrimonio personale dell'esercente oltre il limite. In Italia, la gestione dei sinistri aeronautici con danni a terzi sulla superficie è spesso complessa a causa della pluralità di soggetti coinvolti (esercente, compagnia aerea, gestore aeroportuale, ente di controllo del traffico aereo), ciascuno soggetto a proprie regole di responsabilità e limitazione.

Casi pratici

Caso 1: Sinistro con danni inferiori al massimale

Un aeromobile di piccole dimensioni (MTOW 1.500 kg) di Tizio Air perde un componente durante il volo, causando danni a veicoli e proprietà sulla superficie per un valore di 200.000 euro. Poiché il danno è inferiore al massimale previsto dal Reg. CE n. 785/2004 per quella classe di peso, Tizio Air — tramite la propria assicurazione — risarcisce integralmente i danneggiati senza invocare la limitazione dell'art. 971.

Caso 2: Sinistro con danni superiori al massimale

Un velivolo di grandi dimensioni di Caio Airlines precipita in un'area abitata causando danni a terzi sulla superficie per un importo molto superiore al massimale assicurativo obbligatorio per quella classe di peso. In applicazione dell'art. 971, il risarcimento complessivo corrisposto da Caio Airlines è limitato al massimale previsto dal Reg. CE n. 785/2004: i danneggiati che non ottengono ristoro integrale non possono aggredire il patrimonio personale dell'esercente oltre tale soglia.

Caso 3: Verifica del massimale applicabile in base al peso dell'aeromobile

Sempronio Cargo esercita un aeromobile da trasporto merci con MTOW di 50.000 kg: il legale dei terzi danneggiati deve determinare il massimale applicabile ai sensi del Reg. CE n. 785/2004 per quella categoria di peso, al fine di valutare la capienza assicurativa e impostare la strategia di liquidazione del sinistro nei limiti dell'art. 971.

Domande frequenti

Qual è il limite del risarcimento dovuto dall'esercente per danni a terzi sulla superficie?

Il limite è fissato dall'art. 971 per riferimento alle somme previste dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 785/2004) come copertura assicurativa minima per incidente e per ciascun aeromobile, in funzione della categoria di peso al decollo.

Come vengono aggiornati i massimali nel tempo?

Attraverso il rinvio mobile alla normativa comunitaria: ogni volta che il Reg. CE n. 785/2004 o un atto successivo modifica le coperture minime, i limiti dell'art. 971 si aggiornano automaticamente senza necessità di intervento legislativo italiano.

Cosa accade se i danni effettivi superano il massimale?

I terzi danneggiati non possono ottenere il risarcimento dell'eccedenza dall'esercente: il limite opera come tetto assoluto del debito risarcitorio, indipendentemente dall'entità del danno realmente subito.

Il limite dell'art. 971 si applica anche ai danni da spostamento d'aria?

Sì: l'art. 972 estende espressamente le norme sulla limitazione del risarcimento, incluso l'art. 971, anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga ai sensi degli artt. 966-967.

Quale normativa internazionale aveva disciplinato in precedenza la limitazione per danni a terzi?

La Convenzione di Roma del 1952 sui danni a terzi sulla superficie, ratificata dall'Italia, che prevedeva massimali in franchi oro Poincaré per chilogrammo di peso; il sistema comunitario del Reg. CE n. 785/2004 ha introdotto valori significativamente più elevati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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