In sintesi
- L'assicurazione a viaggio ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.
- Se il viaggio è temporaneamente interrotto, la copertura si sospende, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza o dipenda da sinistro o condizioni atmosferiche avverse.
- L'assicurazione stipulata a viaggio già cominciato decorre dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle 24:00 del giorno della conclusione.
- I confini temporali della copertura sono ancorati alle manovre fisiche dell'aeromobile, non all'orario programmato del volo.
- La norma tutela l'assicurato dal rischio aeronautico nella sua fase più critica: involo e approdo inclusi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1004 Codice della Navigazione — Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione. L'assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 1004 del Codice della navigazione disciplina la durata temporale dell'assicurazione dell'aeromobile quando la polizza sia stipulata 'a viaggio', ossia con riferimento a un determinato tragitto anziché a un periodo di tempo. La norma è fondamentale per determinare con precisione il momento iniziale e quello finale della copertura assicurativa, questione di primario rilievo pratico in caso di sinistro avvenuto nelle fasi di manovra prima del decollo o dopo l'atterraggio.
L'estensione della copertura alle manovre di involo e di approdo
La norma stabilisce che la copertura assicurativa decorre non già dal momento del decollo in senso stretto, bensì dall'inizio delle manovre per l'involo: rullaggio, preparazione al decollo, posizionamento in pista sono già coperti dalla polizza. Analogamente, la copertura si estende fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, comprendendo dunque l'atterraggio vero e proprio, il rullaggio finale e il posizionamento dell'aeromobile nel punto di sosta previsto. Questa scelta normativa è ragionevole: le fasi di involo e approdo sono statisticamente tra le più rischiose dell'intera operazione di volo e devono necessariamente rientrare nella copertura assicurativa relativa al viaggio.
La sospensione per interruzione temporanea del viaggio
Il secondo comma affronta il caso dell'interruzione temporanea del viaggio. La regola generale è che la copertura assicurativa si sospende durante l'interruzione: se l'aeromobile si ferma a una tappa intermedia non prevista dalla polizza, il rischio di quella sosta non è coperto. Tuttavia, la norma prevede tre eccezioni tassative alla sospensione: la prima è che l'interruzione sia prevista dalla polizza stessa (tappe intermedie programmate); la seconda è che l'interruzione dipenda da un sinistro a carico dell'assicuratore (sarebbe irragionevole sospendere la copertura proprio quando è avvenuto un evento che la polizza deve coprire); la terza è che l'interruzione sia causata da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione (deviazioni o soste forzate per cattivo tempo). In questi tre casi, la copertura rimane attiva anche durante l'interruzione.
L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato
Il terzo comma regola l'ipotesi in cui il contratto di assicurazione sia stipulato quando il viaggio è già iniziato. In questo caso, la decorrenza della copertura è fissata all'ora indicata nel contratto o, in mancanza di indicazione, alle ore 24:00 del giorno della conclusione del contratto. Questa regola evita ambiguità sulla decorrenza retroattiva della copertura: se le parti non si accordano su un orario specifico, la copertura inizia a partire dalla mezzanotte successiva alla data di firma del contratto. Il rischio già verificatosi prima di quell'ora non è coperto.
Profili pratici e coordinamento normativo
Per gli operatori del settore aeronautico, la norma ha rilevanti implicazioni operative. Innanzitutto, è necessario che la polizza specifichi chiaramente l'itinerario coperto e le eventuali tappe intermedie, per evitare che soste non previste comportino la sospensione della copertura. In secondo luogo, è opportuno che la polizza chiarisca cosa si intenda per 'condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione', per ridurre i margini di contestazione in sede di liquidazione del sinistro. Infine, la norma si coordina con l'articolo 1002 (sosta in aviorimessa) e con l'articolo 1003 (guasti al gruppo propulsore) nel definire complessivamente il perimetro della copertura assicurativa dell'aeromobile.
Casi pratici
Caso 1: Sinistro durante il rullaggio prima del decollo
L'aeromobile di Tizio subisce un danno alla fusoliera durante le manovre di rullaggio verso la pista, prima del decollo. La polizza a viaggio è già operativa dall'inizio delle manovre di involo: l'assicuratore riconosce la copertura e indennizza il danno, poiché il sinistro si è verificato nella fase già coperta dalla polizza.
Caso 2: Interruzione forzata per maltempo e copertura mantenuta
Caio, in volo da Milano a Roma, è costretto a una sosta tecnica a Bologna per una improvvisa perturbazione atmosferica che rende insicura la prosecuzione. Durante la sosta, una grandinata danneggia l'aeromobile: poiché l'interruzione è dipesa da condizioni atmosferiche avverse, la copertura assicurativa non si è sospesa e l'assicuratore risponde del danno.
Caso 3: Polizza stipulata a viaggio cominciato senza ora indicata
Sempronio stipula una polizza assicurativa il 10 aprile mentre il suo aeromobile è già in viaggio, senza indicare un orario specifico di decorrenza. La polizza entra in vigore alle 24:00 del 10 aprile: un sinistro avvenuto alle 22:00 dello stesso giorno, prima della decorrenza, non è coperto dall'assicurazione così stipulata.
Domande frequenti
Quando inizia a decorrere la copertura assicurativa per l'aeromobile assicurato a viaggio?
La copertura decorre dall'inizio delle manovre per l'involo, comprendendo quindi il rullaggio e la preparazione al decollo, fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione.
La copertura assicurativa si sospende durante una sosta intermedia non prevista?
In linea generale sì, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, dipenda da un sinistro coperto dall'assicurazione o sia causata da condizioni atmosferiche che non consentano la navigazione sicura.
Cosa succede se la polizza è stipulata quando il viaggio è già iniziato e non è indicata l'ora di decorrenza?
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto, per cui i sinistri verificatisi prima di tale orario non sono coperti dalla polizza.
Il decollo forzato per maltempo interrompe la copertura assicurativa?
No, se la sosta è causata da condizioni atmosferiche che non consentono una sicura navigazione, la copertura non si sospende e l'assicuratore rimane responsabile per gli eventi sinistri verificatisi durante la sosta.