- Chi è in custodia cautelare o in espiazione di pena per reati connessi alla tossicodipendenza (o è ritenuto abitualmente dedito all'uso di sostanze) ha diritto a ricevere cure mediche e assistenza riabilitativa all'interno degli istituti carcerari.
- Il diritto alle cure si applica anche al tossicodipendente escluso per legge o provvedimento giudiziario dalle misure alternative (artt. 90-94 T.U.).
- Le ASL/unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
- Il Ministro della giustizia organizza con decreto reparti carcerari attrezzati su base territoriale per il trattamento dei detenuti tossicodipendenti.
- Le direzioni carcerarie sono obbligate a segnalare ai servizi socio-sanitari regionali i detenuti liberati che necessitino ancora di cure.
- Per i minori tossicodipendenti sottoposti a misure cautelari o alternative, gli oneri del trattamento sono a carico del Dipartimento per la giustizia minorile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 96 T.U. Stupefacenti — Prestazioni socio-sanitarie per i tossicodipendenti detenuti
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'art.
115. 5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Torna al sommario
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Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 96 del D.P.R. 309/1990 costituisce la norma fondamentale in materia di tutela della salute del detenuto tossicodipendente. Mentre l'art. 95 disciplina la sede dell'esecuzione della pena, l'art. 96 regola il contenuto delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali spettanti al detenuto, introducendo un vero e proprio diritto soggettivo alle cure che non può essere compresso nemmeno quando il detenuto sia stato escluso dai benefici alternativi alla detenzione.
La norma si raccorda con l'art. 32 della Costituzione (diritto alla salute come diritto fondamentale) e con il D.Lgs. 230/1999, che ha trasferito la competenza in materia di sanità penitenziaria dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale. A seguito di tale riforma, i SerD (già SerT) operanti nelle carceri sono strutture del SSN, non dell'amministrazione penitenziaria, e garantiscono una continuità terapeutica con i servizi territoriali.
Il diritto alle cure: soggetti titolari
Il comma 1 individua tre categorie di destinatari del diritto alle cure:
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione alla propria tossicodipendenza.
2. Chi è ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dal titolo della detenzione.
3. Chi comunque abbia problemi di tossicodipendenza: formulazione ampia che include situazioni di dipendenza insorta o aggravata durante la detenzione, o di detenuti che non rientrano nelle prime due categorie ma presentano comunque una condizione di dipendenza clinicamente accertata.
La finalità espressa è la riabilitazione: le cure non si limitano alla gestione dell'astinenza acuta, ma devono avere un orientamento terapeutico e socio-riabilitativo.
Il diritto alle cure per chi è escluso dalle misure alternative
Il comma 2 risolve una potenziale lacuna di tutela: il tossicodipendente che non è ammesso alle misure sostitutive degli artt. 90 e 94 (per divieto di legge — ad esempio per reati ostativi — o per provvedimento dell'autorità giudiziaria) non perde il diritto alle cure e all'assistenza terapeutica. Anzi, il comma specifica che il diritto sussiste «per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico» al quale è sottoposto o intende sottoporsi: l'istituto carcerario deve quindi garantire la continuità del trattamento, coordinandosi con il SerD di riferimento esterno.
Questa disposizione ha un rilievo pratico notevole: anche il detenuto condannato per reati ostativi (es. traffico internazionale ex art. 80, associazione ex art. 74) conserva il diritto alla presa in carico terapeutica interna all'istituto.
Il ruolo delle ASL e il coordinamento interistituzionale
Il comma 3 attribuisce alle unità sanitarie locali (oggi ASL/ATS) il compito di provvedere alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti, d'intesa con gli istituti penitenziari e in collaborazione con i servizi sanitari interni. Questo modello di cooperazione orizzontale è stato rafforzato dal D.Lgs. 230/1999 e dalle successive intese Stato-Regioni in materia di sanità penitenziaria, che hanno formalizzato protocolli di presa in carico, continuità terapeutica al momento della scarcerazione e valutazione periodica dei programmi individuali di trattamento.
I reparti attrezzati e la segnalazione post-scarcerazione
Il comma 4 attribuisce al Ministro della giustizia il potere di organizzare, con proprio decreto e su base territoriale, reparti carcerari opportunamente attrezzati, in intesa con le autorità regionali competenti e con i centri di cui all'art. 115 T.U. Questi reparti specializzati costituiscono l'attuazione strutturale del principio enunciato all'art. 95: non solo l'obbligo di destinare i condannati a istituti idonei, ma anche la creazione all'interno degli istituti di reparti specificamente dedicati.
Il comma 5 introduce un importante obbligo di continuità della presa in carico post-detentiva: le direzioni carcerarie devono segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali i detenuti liberati che necessitino ancora di cure e assistenza. Questo meccanismo di segnalazione mira a prevenire la ricaduta nel consumo e nella recidiva criminale nel delicato periodo del post-scarcerazione, quando il rischio di abbandono del percorso terapeutico è massimo.
Gli arresti domiciliari presso strutture private: oneri sull'amministrazione penitenziaria
Il comma 6 regola un caso particolare: quando la misura degli arresti domiciliari viene eseguita presso una struttura privata autorizzata ex art. 116 T.U. e convenzionata con il Ministero della giustizia, gli oneri di mantenimento, cura e assistenza medica sono a carico dell'amministrazione penitenziaria. Si tratta di una norma che assicura che l'accesso alle misure alternative non dipenda dalla capacità economica del condannato o della sua famiglia.
Il regime speciale per i minori tossicodipendenti
Il comma 6-bis, introdotto successivamente, disciplina il trattamento dei minori tossicodipendenti (o tossicofili, con o senza patologie psichiche correlate) sottoposti a misure cautelari non detentive, sospensione del processo e messa alla prova, misure di sicurezza, misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive con collocamento in comunità terapeutiche. In questi casi, gli oneri del trattamento sanitario e socio-riabilitativo gravano sul Dipartimento per la giustizia minorile, salvi gli accordi con gli enti territoriali. La norma riflette la specificità del sistema della giustizia minorile e la necessità di un'unica cabina di regia per i minori autori di reato con problemi di dipendenza.
Casi pratici
Caso 1: Diritto alle cure nonostante l'esclusione dalle misure alternative
Tizio, detenuto definitivo per traffico internazionale di eroina (art. 73, co. 1 aggravato dall'art. 80 T.U.), è escluso per legge dall'accesso alle misure alternative. Ha però dichiarato al SerD interno al carcere la propria condizione di tossicodipendente da anni e ha espresso la volontà di sottoporsi a trattamento. La direzione dell'istituto nega la presa in carico sostenendo che Tizio, non potendo accedere alle misure alternative, non avrebbe diritto al programma terapeutico. Il suo difensore presenta reclamo al magistrato di sorveglianza richiamando l'art. 96, co. 2 T.U.: il magistrato ordina all'amministrazione penitenziaria di garantire la presa in carico terapeutica da parte del SerD carcerario.
Caso 2: Segnalazione post-scarcerazione e continuità terapeutica
Caia, detenuta per furto aggravato in relazione alla propria dipendenza da metanfetamina, ha seguito un programma terapeutico SerD durante la detenzione di 18 mesi. A pochi giorni dalla scarcerazione, il SerD carcerario predispone una relazione clinica e trasmette la segnalazione al centro medico e di assistenza sociale regionale competente per il comune di residenza di Caia, secondo l'obbligo previsto dall'art. 96, co. 5. Al momento della scarcerazione, Caia viene accolta dal SerD territoriale che prosegue senza interruzione il programma terapeutico, riducendo significativamente il rischio di ricaduta.
Caso 3: Minore tossicodipendente in comunità terapeutica: oneri del Dipartimento giustizia minorile
Sempronio, 17 anni, è sottoposto a messa alla prova per reati commessi in stato di tossicodipendenza. Il Tribunale per i minorenni dispone il collocamento in una comunità terapeutica accreditata. La famiglia di Sempronio, in difficoltà economiche, teme di non riuscire a sostenere i costi. Il difensore chiarisce che, ai sensi dell'art. 96, co. 6-bis T.U., gli oneri del trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono interamente a carico del Dipartimento per la giustizia minorile, fatti salvi eventuali accordi con gli enti territoriali. La comunità presenta la retta direttamente al Dipartimento.
Domande frequenti
Tutti i detenuti tossicodipendenti hanno diritto alle cure, o solo quelli condannati per reati di droga?
Il diritto si estende a chi è ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso o che comunque abbia problemi di dipendenza, indipendentemente dal reato per cui è detenuto.
Chi escluso per legge dalle misure alternative può comunque ricevere cure in carcere?
Sì. L'art. 96, co. 2 garantisce espressamente il diritto alle cure anche a chi non può accedere agli artt. 90 e 94, per la prosecuzione o l'avvio del programma terapeutico.
Chi paga il trattamento se il detenuto viene collocato in struttura privata agli arresti domiciliari?
L'onere di mantenimento, cura e assistenza medica grava sull'amministrazione penitenziaria, se la struttura è autorizzata ex art. 116 T.U. e convenzionata con il Ministero della giustizia.
La direzione del carcere deve fare qualcosa al momento della scarcerazione del tossicodipendente?
Sì: ha l'obbligo di segnalare ai centri medici e sociali regionali competenti i detenuti liberati che necessitino ancora di cure e assistenza.
Chi si occupa dei minori tossicodipendenti sottoposti a misure alternative?
Il Dipartimento per la giustizia minorile, che sostiene gli oneri del trattamento sanitario e socio-riabilitativo, fatti salvi accordi con gli enti territoriali.
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