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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati comportano l'applicazione di una multa di 25 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni.
  • L'aggravamento si applica quando nel reato o nelle condotte connesse l'autore fa uso di armi o risulta averle possedute nell'esecuzione.
  • Costituisce aggravante essere sorpresi insieme a due o più complici in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.
  • L'aggravante ricorre anche quando il fatto è connesso con reati contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, o quando sono utilizzati mezzi di trasporto modificati o società/disponibilità finanziarie estere per eludere i controlli.
  • Se il reato è commesso con mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei, la pena base (art. 84) è ulteriormente aumentata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 D.Lgs. 141/2024 — Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Commento

Il contrabbando di tabacchi lavorati e le circostanze aggravanti: inquadramento sistematico

Il contrabbando di tabacchi lavorati costituisce una delle fattispecie penali doganali di maggior rilievo, sia per il volume dei flussi illeciti coinvolti sia per la frequente connessione con organizzazioni criminali transnazionali. L'art. 85 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le circostanze aggravanti che inaspriscono il trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie base prevista dall'art. 84, prevedendo in presenza delle aggravanti l'applicazione di una multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni.

L'art. 85 si inserisce nel sistema sanzionatorio penale doganale che il D.Lgs. 141/2024 ha riorganizzato in raccordo con il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013). Sul piano europeo, la direttiva PIF (2017/1371/UE) obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui rientrano le frodi doganali di particolare gravità. Le circostanze aggravanti dell'art. 85 rappresentano il recepimento di questa esigenza nel contesto della disciplina nazionale del contrabbando di tabacchi.

Il regime convenzionale del «grammo convenzionale» per il calcolo della multa riflette le specificità del mercato dei tabacchi lavorati, dove la quantità di prodotto illecito è la grandezza più rilevante per determinare il danno all'erario (mancato versamento delle accise e dell'IVA). La moltiplicazione per 25 euro/grammo convenzionale consente di parametrare la sanzione pecuniaria all'entità reale del traffico illecito.

L'uso o il possesso di armi (lett. a)

La prima circostanza aggravante riguarda l'uso di armi da parte dell'autore nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato. L'aggravante si applica anche quando si accerti che l'autore ha posseduto le armi nell'esecuzione del reato, anche se non ne ha fatto uso effettivo.

La ratio è evidente: il contrabbando di tabacchi eseguito con ricorso alle armi esprime un livello di pericolosità sociale sensibilmente più elevato, coinvolge soggetti con elevata propensione alla violenza e si inserisce spesso in contesti di criminalità organizzata. L'aggravante si estende anche alle condotte «para-esecutive» finalizzate a proteggere il risultato criminoso, come il possesso di armi per scoraggiare eventuali interventi delle forze dell'ordine durante il trasporto della merce di contrabbando.

Concorso di persone con ostacolo alla polizia (lett. b)

La seconda aggravante ricorre quando l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, nel commettere il reato o immediatamente dopo. La norma tutela l'effettività dell'attività di contrasto delle forze di polizia e della Guardia di finanza: il contrabbando organizzato in gruppo, con un numero di complici sufficiente a creare una situazione di difficoltà operativa per gli agenti di polizia, è più pericoloso e merita un trattamento più severo.

L'«ostacolo agli organi di polizia» non richiede necessariamente il ricorso alla violenza fisica: possono integrare l'aggravante situazioni in cui la numerosità dei complici e la loro disposizione rendano difficoltoso o pericoloso l'intervento degli agenti (blocchi stradali, manovre diversive, creazione di situazioni di confusione). Il riferimento all'immediatezza («immediatamente dopo») estende l'aggravante anche alla fase di fuga successiva al reato.

Connessione con reati contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione (lett. c)

La terza circostanza aggravante riguarda i casi in cui il fatto di contrabbando sia connesso con un altro reato contro la fede pubblica (falsità in atti, false dichiarazioni, ecc.) o contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, ecc.). La connessione richiesta non è meramente occasionale: occorre che i due reati siano funzionalmente collegati, nel senso che il reato «satellite» facilita, copre o si pone al servizio del contrabbando.

Esempi tipici: la falsificazione di documenti doganali per mascherare l'origine o la quantità dei tabacchi trasportati (falsità materiale in atti pubblici); la corruzione di un funzionario doganale per far passare il carico senza controlli; l'uso di bollette di carico false. In questi casi, l'intreccio tra il contrabbando e le violazioni della fiducia pubblica o dei doveri d'ufficio giustifica un inasprimento della risposta sanzionatoria.

Mezzi di trasporto modificati (lett. d)

L'aggravante di cui alla lettera d) ricorre quando l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità. Rientrano in questa categoria i cosiddetti «narco-sub» o «go-fast boat» modificati, i veicoli con doppi fondi e vani nascosti, i mezzi con motori sovradimensionati per la fuga, o con dispositivi per l'ostruzione dei sistemi di controllo.

La norma cattura due diverse tipologie di pericolo: l'ostacolo all'attività delle forze dell'ordine (che riduce l'effettività della vigilanza doganale) e il pericolo per la pubblica incolumità (che riguarda la sicurezza stradale o marittima). In entrambi i casi, il ricorso a veicoli modificati tradisce una pianificazione del reato più sofisticata, che giustifica il trattamento aggravato.

Uso di società o disponibilità finanziarie offshore (lett. e)

La quinta aggravante è di particolare interesse per la criminalità finanziaria organizzata: ricorre quando l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali per commettere il reato, ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio e la confisca dei proventi di reato, o che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni di assistenza giudiziaria aventi a oggetto il contrabbando.

Questa aggravante intercetta i fenomeni di contrabbando organizzato attraverso strutture societarie (interposizione di società veicolo, fatturazioni false, triangolazioni commerciali) e il ricorso a disponibilità finanziarie in giurisdizioni con limitata cooperazione internazionale, che rendono difficoltoso il tracciamento dei flussi di denaro e il recupero dei proventi illeciti. La scelta del legislatore di calibrare l'aggravante sulla mancata ratifica della Convenzione di Strasburgo aggiorna il perimetro delle giurisdizioni «a rischio» in base alla cooperazione internazionale effettivamente prestata.

Il caso del mezzo di trasporto appartenente a persona estranea (comma 1)

Il comma 1 prevede un'aggravante autonoma — distinta dalle cinque elencate nel comma 2 — che si applica quando il reato è commesso «adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato». In questo caso la pena è genericamente «aumentata», senza specificare la misura dell'aumento che sarà determinata dal giudice secondo i criteri ordinari del codice penale.

La ratio è quella di tutelare i terzi di buona fede proprietari dei mezzi di trasporto: il contrabbandiere che utilizza un veicolo altrui scarica sul proprietario ignaro il rischio della confisca del mezzo, e la norma risponde a questa maggiore dannosità sociale con un aumento della pena. Il coordinamento con l'art. 94 (misure di sicurezza patrimoniali e confisca) è essenziale: il comma 3 di quell'articolo prevede che la confisca del mezzo altrui non si applichi se il proprietario dimostra di non aver potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è il trattamento sanzionatorio previsto per il contrabbando di tabacchi lavorati in presenza delle aggravanti dell'art. 85, comma 2?

In presenza delle aggravanti elencate nel comma 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in sostituzione o in aggiunta al trattamento sanzionatorio base previsto dall'art. 84.

L'aggravante dell'uso di armi si applica anche se l'arma non è stata usata effettivamente durante il contrabbando?

Sì. La lettera a) prevede l'aggravante anche quando si accerti che l'autore ha posseduto le armi nell'esecuzione del reato, indipendentemente dal fatto che le abbia effettivamente usate.

Cosa si intende per 'condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia' ai sensi della lettera b)?

L'aggravante ricorre quando la presenza di due o più complici crea una situazione operativa difficoltosa per le forze dell'ordine: non è necessaria la violenza fisica, ma è sufficiente che la numerosità e la disposizione dei soggetti rendano l'intervento pericoloso o difficoltoso.

Il proprietario di un mezzo di trasporto usato a sua insaputa per il contrabbando subisce la confisca del veicolo?

No, se il proprietario dimostra di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. In tal caso si applica l'art. 240 c.p. nella sua eccezione, come previsto dall'art. 94, comma 3.

L'aggravante di cui alla lettera e) si applica solo se si usa una società estera, o anche una società italiana?

L'aggravante si applica anche all'uso di società di persone o di capitali italiane, purché impiegate per commettere il reato. La specifica sulle disponibilità finanziarie estere riguarda la parte relativa ai fondi costituiti in giurisdizioni prive di cooperazione giudiziaria con l'Italia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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